Art. 5.
   I  laboratori  che  intendono effettuare rilevamenti ed analisi ai
sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 257/1992 devono essere in
possesso  dei  requisiti minimi di cui all'allegato 5 che costituisce
parte integrante del presente decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore il giorno della
pubblicazione medesima.
     Roma, 14 maggio 1996 Il Ministro della sanita'
                                                   GUZZANTI
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
              CLO'
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1996
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 270