Art. 5. I laboratori che intendono effettuare rilevamenti ed analisi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 257/1992 devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno della pubblicazione medesima. Roma, 14 maggio 1996 Il Ministro della sanita' GUZZANTI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato CLO' Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 270