Art. 5. Disposizioni particolari concernenti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria di secondo grado dello stesso ordine e tipo. 5.1. I provvedimenti di soppressione, fusione o aggregazione di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, o di trasformazione in sezioni annesse, sezioni staccate o scuole coordinate sono proposti ed adottati, con riguardo agli obiettivi stabiliti dall'art. 2, previa valutazione delle particolari condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e delle specifiche esigenze didattico-organizzative dei diversi tipi di scuola. A tal fine andra' valutata l'opportunita' di conservare l'autonomia anche di istituzioni scolastiche con numero di classi inferiore a 25, con riferimento alla eventuale esistenza di elementi quali: a) la fondata previsione della costituzione di nuove classi che nei prossimi anni possano consentire all'istituzione di raggiungere dimensione di maggiore consistenza; b) la particolare complessita' di direzione e di gestione connessa alla pluralita' di indirizzi di studio coesistenti, all'attuazione sperimentale di progetti concernenti contestualmente nuovi ordinamenti didattici e nuove strutture formative, ivi compresi i corsi di perfezionamento postsecondari, nonche' all'esistenza di aziende agrarie, convitti, officine e laboratori di particolare complessita' o di specializzazioni rivolte a settori produttivi con peculiari specificita'; c) il funzionamento di corsi integrativi previsti dall'art. 191, comma 6, del testo unico, di corsi post-diploma nonche' di corsi serali per lavoratori, quando non esistano altre istituzioni scolastiche raggiungibili con le medesime opportunita' formative. 5.2. Mantengono l'autonomia di funzionamento, ove non sia disposta l'aggregazione ad istituti di altro ordine o tipo, ai sensi del successivo articolo, gli istituti e scuole unici del loro ordine o tipo in ambito provinciale, purche' funzionanti con almeno dodici classi, nonche' gli istituti con caratteristiche peculiari tali da attribuire loro rilevanza in campo nazionale.