Art. 5.
Disposizioni particolari concernenti gli istituti e le scuole
   di  istruzione  secondaria  di secondo grado dello stesso ordine e
   tipo.
  5.1. I provvedimenti di soppressione,  fusione  o  aggregazione  di
istituti   di   istruzione   secondaria   di   secondo  grado,  o  di
trasformazione  in  sezioni  annesse,  sezioni  staccate   o   scuole
coordinate  sono  proposti  ed  adottati, con riguardo agli obiettivi
stabiliti  dall'art.  2,   previa   valutazione   delle   particolari
condizioni   di  funzionamento  delle  singole  istituzioni  e  delle
specifiche  esigenze  didattico-organizzative  dei  diversi  tipi  di
scuola. A tal fine
  andra'  valutata  l'opportunita' di conservare l'autonomia anche di
istituzioni scolastiche con numero di  classi  inferiore  a  25,  con
riferimento alla eventuale esistenza di elementi quali:
    a)  la  fondata previsione della costituzione di nuove classi che
nei prossimi anni possano consentire all'istituzione  di  raggiungere
dimensione di maggiore consistenza;
    b)  la  particolare  complessita'  di  direzione  e  di  gestione
connessa  alla  pluralita'  di  indirizzi  di   studio   coesistenti,
all'attuazione  sperimentale  di progetti concernenti contestualmente
nuovi ordinamenti didattici e nuove strutture formative, ivi compresi
i corsi di perfezionamento postsecondari,  nonche'  all'esistenza  di
aziende  agrarie,  convitti,  officine  e  laboratori  di particolare
complessita' o di specializzazioni rivolte a settori  produttivi  con
peculiari specificita';
    c)  il funzionamento di corsi integrativi previsti dall'art. 191,
comma 6, del testo unico, di  corsi  post-diploma  nonche'  di  corsi
serali   per   lavoratori,  quando  non  esistano  altre  istituzioni
scolastiche raggiungibili con le medesime opportunita' formative.
  5.2. Mantengono l'autonomia di funzionamento, ove non sia  disposta
l'aggregazione  ad  istituti  di  altro  ordine  o tipo, ai sensi del
successivo articolo, gli istituti e scuole unici del  loro  ordine  o
tipo  in  ambito  provinciale,  purche' funzionanti con almeno dodici
classi, nonche' gli istituti con caratteristiche  peculiari  tali  da
attribuire loro rilevanza in campo nazionale.