Art. 5.
  Il collocamento dei buoni  puo'  essere  effettuato  nei  confronti
degli intermediari autorizzati dalla normativa vigente.
  Alla  Banca  d'Italia,  quale  gerente  il  servizio  di  tesoreria
provinciale  dello   Stato,   viene   affidata   l'esecuzione   delle
operazioni.
  La  Banca  d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
rete nazionale interbancaria.