Art. 5. Esclusioni dal diritto di accesso gia' previste dall'ordinamento 1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni sottraggono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza. 2. Sono altresi' esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti, ancorche' non espressamente previsti dal presente regolamento, per i quali la vigente normativa ne prevede l'esclusione, ed in particolare i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attivita' giurisdizionale.