Art. 5.
                  Esclusioni dal diritto di accesso
                   gia' previste dall'ordinamento
  1.  Sono  esclusi  dal  diritto  di  accesso  i documenti che altre
amministrazioni  sottraggono  dall'accesso  e  che  l'Amministrazione
detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
  2.  Sono altresi' esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti,
ancorche' non espressamente previsti dal presente regolamento, per  i
quali la vigente normativa ne prevede l'esclusione, ed in particolare
i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attivita'
giurisdizionale.