Art. 5.
                        Documenti accessibili
  1. I documenti che non rientrino in alcuna delle categorie elencate
negli  articoli  2 e 3 ovvero per i quali sia trascorso il periodo di
differimento di cui all'art. 4 sono accessibili da parte di  chiunque
vi  abbia  interesse  per  la  tutela  di  situazioni  giuridicamente
rilevanti, secondo le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto  1990,
n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Per il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del
          D.P.R. 27 giugno  1992,  n.  352,  si  veda  in  nota  alle
          premesse.