Art. 5. Documenti accessibili 1. I documenti che non rientrino in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2 e 3 ovvero per i quali sia trascorso il periodo di differimento di cui all'art. 4 sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
Nota all'art. 5: - Per il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota alle premesse.