Art. 5.
                   Deliberazione di trasformazione
  1.   La   deliberazione   di  trasformazione  deve  essere  assunta
dall'organo  dell'ente  competente in materia statutaria, nella forma
di  atto pubblico, entro il termine di tre anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Per gli enti di cui all'art. 2, comma
1,  lettera b), il termine decorre dall'adozione del decreto previsto
dall'art. 2, comma 2.
  2.  Alla  seduta  devono  prendere  parte  i  componenti  in carica
eventualmente  nominati  dallo  Stato,  dalla  regione  e dal comune.
L'organo   puo'   deliberare  in  loro  assenza  nella  terza  seduta
consecutiva nella quale l'argomento e' posto all'ordine del giorno.
  3.  La  fondazione  conseguente  alla trasformazione dell'Accademia
nazionale  di  Santa Cecilia assorbe la "Fondazione gestione autonoma
dei  concerti  di Santa Cecilia", assumendo la titolarita' di tutti i
rapporti attivi e passivi di tale ultima fondazione.