Art. 5.

  1.   Per   le  attivita'  connesse  al  funzionamento  dei  sistemi
informativi  automatizzati  e  della  rete  informatica della ricerca
(GARR)  del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  e'  autorizzata  la spesa annua di lire 2.500 milioni a
decorrere  dall'anno  1996.  Al  relativo  onere si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998,  al  capitolo 1256 dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno
1996,  intendendosi  corrispondentemente  ridotta l'autorizzazione di
spesa   di  cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  245,  cosi'  come
rideterminata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.