Art. 5.
  1. I compensi per le prestazioni inerenti alle cave  e  miniere  di
cui al capo VII del decreto ministeriale 18 novembre 1971 in Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 3 dicembre 1971, per quanto riguarda i rilievi a
quantita'  previsti  dagli  articoli  32 e 33, modificato con decreto
ministeriale 7 novembre 1991, n. 456,  sono  ulteriormente  aumentati
del quindici per cento, come da tabelle VI e VII parti integranti del
presente decreto.
  2. Per quanto riguarda i compensi a percentuale di cui all'art. 35,
essi  sono  aumentati  del  quindici  per cento, come da tabella VIII
parte integrante del presente decreto.