Art. 5 (Criteri di selezione tra domande concorrenti) 1. Nei casi di cui all'articolo 4, la selezione tra domande di permesso di ricerca concorrenti e' effettuata dal Ministero, sentito il Comitato, in base ai seguenti criteri: a) interesse, fondatezza e novita' degli obiettivi minerari; b) completezza e razionalita' del programma dei lavori proposto per l'esplorazione, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, nonche' alle perforazioni previste; c) tempi programmati per l'esecuzione dei lavori; d) modalita' di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonche' al ripristino dei luoghi. 2. Il Ministero, nella selezione, tiene altresi' conto sia dell'affidabilita' tecnica ed economica posseduta dai richiedenti per l'esecuzione del programma sia delle carenze o inefficienze dimostrate dai richiedenti in altri permessi di ricerca. 3. Non sono considerati nella valutazione dei programmi di lavoro gli impegni assunti in modo non vincolante. 4. In caso di sostanziale equivalenza dei programmi si tiene conto della capacita tecnica ed economica dei richiedenti rapportata agli impegni programmati. 5. Non e' consentita preferenza per enti costituiti da una singola persona fisica o giuridica. 6. I criteri di cui al presente articolo e le loro eventuali modifiche sono pubblicati nel BUIG e nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.