Art. 5 
                    (Marcatura CE di conformita') 
1. La  marcatura  CE  di  conformita'  e  le   indicazioni   di   cui
   all'allegato  III,  sono  apposte  in  modo  visibile,  facilmente
   leggibile  ed  indelebile,  sull'apparecchio  o  sulla  targa   di
   identificazione ad esso stabilmente fissata; la targa deve  essere
   tale da non poter essere riutilizzata. 
2. E' vietato apporre sugli apparecchi  marcature  o  iscrizioni  che
   possano trarre in inganno i terzi sul significato  e  sul  simbolo
   grafico della marcatura CE.  Sull'apparecchio  o  sulla  targa  di
   identificazione puo' essere apposto ogni  altro  marchio,  purche'
   questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura
   CE.