Art. 5 (Marcatura CE di conformita') 1. La marcatura CE di conformita' e le indicazioni di cui all'allegato III, sono apposte in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile, sull'apparecchio o sulla targa di identificazione ad esso stabilmente fissata; la targa deve essere tale da non poter essere riutilizzata. 2. E' vietato apporre sugli apparecchi marcature o iscrizioni che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio o sulla targa di identificazione puo' essere apposto ogni altro marchio, purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.