Art. 5. 1. Sulle impugnazioni, diverse dal ricorso per cassazione, dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali emessi dall'autorita' giudiziaria militare decidono i tribunali militari di Verona, Roma e Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dagli uffici giudiziari militari di Torino, Verona e Padova, dagli uffici giudiziari militari di La Spezia, Roma e Cagliari e dagli uffici giudiziari militari di Napoli, Bari e Palermo.