Art. 5-bis. (( 1. Se non e' possibile procedere alla sostituzione del giudice )) (( del tribunale militare nei modi previsti dall'articolo 43, )) (( comma 1, del codice di procedura penale, il tribunale militare )) (( rimette il procedimento al tribunale militare piu' vicino, )) (( determinato tenendo conto della distanza chilometrica )) (( ferroviaria, e se del caso marittima. ))
Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo dell'art. 43 del codice di procedura penale: "Art. 43 (Sostituzione del giudice astenuto o ricusato). - 1. Il giudice astenuto o ricusato e' sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario. 2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'art. 11".