Art. 5. Norma di garanzia per le province autonome 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 14 gennaio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI, Ministro della sanita' BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1997 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 15