- Art. 5 - (disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore) 5.1 Le prime classi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, sono costituite, di regola, con non meno di 25 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi prime che funzioneranno nell'anno scolastico successivo deve essere formulata, dividendo per 25 il numero prevedibile di alunni iscritti, sulla base degli elementi di valutazione seguenti: a) - dati relativi agli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico la terza classe delle scuole medie statali di ogni provincia; b) - domande di iscrizione presentate ad ogni istituzione scolastica; c) - eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici; d) - serie storica dei tassi di ripetenza; e) - ogni altro elemento obiettivamente rilevabile (nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione). Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono distribuite tra le classi dello stesso Istituto, scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, ove sia necessario per il conseguimento degli obiettivi indicati all'art. 1, comma 1, senza superare comunque, per l'anno scolastico 1997-98 il numero di 28 studenti per classe; resta ferma la formazione di un'unica classe quando le iscrizioni previste siano meno di 30. 5.2 Negli istituti ai quali siano annesse sezioni di diverso tipo (come nel caso di licei classici con sezioni di liceo scientifico o di istituto magistrale o viceversa, istituti tecnici commerciali con sezioni per geometri o per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere) il numero delle classi e' determinato separatamente per ogni tipo di sezione, con lo stesso procedimento indicato al comma 1. 5.3 Negli Istituti in cui siano presenti corsi relativi a piu' indirizzi tra quelli previsti dagli ordinamenti vigenti il numero delle classi e' determinato separatamente per ogni indirizzo, salvo il disposto del comma successivo; ai fini indicati dall'art. 1 si puo' predeterminare il numero di alunni iscrivibile a ciascun indirizzo di studi. 5.4 Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso dovranno essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 20; nel caso di eccesso di domande di iscrizione ad alcune sezioni ed insufficienza di richieste di ammissione ad altre, nell'ambito della stessa scuola, il competente Consiglio di istituto stabilira' i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio, ferma restando la possibilita' degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione o indirizzo di specializzazione richiesto. 5.5 L'esistenza di elementi obiettivi di valutazione che rendono necessaria la costituzione di classi iniziali con meno di 25 alunni (limitate dimensioni di aule e laboratori, necessita' di utilizzazione di strumenti tecnici particolarmente voluminosi o di macchine e materiali pericolosi per l'incolumita' fisica e la salute degli studenti) dovra' risultare dalle espresse motivazioni del provvedimento di autorizzazione al funzionamento delle singole classi, che non potranno, di regola, essere costituite con meno di 20 alunni. 5.6 Negli istituti di istruzione tecnica, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonche' nelle scuole in cui siano in atto progetti di modificazione sperimentale degli ordinamenti didattici, qualora non sia possibile la formazione di classi omogenee, puo' essere consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studi, purche' gli insegnamenti comuni siano prevalenti (per numero complessivo di ore settimanali di lezione) rispetto agli insegnamenti di indirizzo, le stesse classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 25, i gruppi di indirizzo di minore consistenza siano costituiti da almeno 10 studenti e sia mantenuta l'unita' della classe nelle ore di insegnamento delle materie comuni ai diversi indirizzi. Negli istituti professionali non sono ammesse classi articolate nel primo biennio dei corsi di qualifica; esse sono consentite per le terze classi appartenenti a piu' qualifiche dello stesso indirizzo (agrario, elettrico ed elettronico, meccanico-termico, alberghiero e della ristorazione, economico aziendale e turistico) nonche' nelle classi dei corsi post-qualifica, sempreche' sia rispettato il numero di alunni sopra indicato. 5.7 Le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, seconda classe degli istituti magistrali, terza classe del liceo artistico, del liceo scientifico e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a piu' corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturita' professionale o della maturita' d'arte applicata) sono costituite secondo gli stessi parametri e criteri generali indicati ai precedenti commi; e' peraltro assicurata la prosecuzione dei cicli formativi di durata superiore al triennio avviati nelle classi costituite a norma dei precedenti comma 4, 5 e 6, purche' cio' non comporti la formazione di classi con meno di 15 alunni. 5.8 Nei corsi di qualifica degli istituti professionali la terza classe e' considerata classe terminale, se l'indirizzo prevede una sola qualifica, o classe iniziale nei casi in cui e' possibile la scelta tra piu' qualifiche. Qualora, a causa dell'insufficiente numero di iscritti, sia impossibile costituire classi articolate ai sensi del comma 6, il consiglio di istituto determinera' la tipologia dell'unico corso, indirizzo o sezione di qualifica da mantenere. 5.9 Le classi con studenti portatori di handicap, sono costituite con un numero di alunni inferiore a 25, qualora lo richiedano il tipo di handicap, adeguatamente documentato, e gli obiettivi formativi del piano educativo individualizzato, formulato dal consiglio di classe. 5.10 Il funzionamento di corsi di istruzione negli istituti di reclusione e' consentito previo accertamento delle garanzie di sicurezza per il personale ivi utilizzato; il numero di allievi detenuti, che puo' essere inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, va concordato con la direzione dell'istituto, assicurando, in ogni caso, la prosecuzione dei corsi gia' attivati. 5.11 Ai limiti numerici stabiliti dalle disposizioni contenute nei prcedenti commi si puo' derogare nei casi previsti dall'art. 1, comma 2 e con riguardo anche alle iniziative di educazione permanente e ricorrente (corsi serali per studenti lavoratori o finalizzati al rientro di giovani adulti nel sistema formativo).