- Art. 5 -
    (disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali
     negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore)
5.1  Le prime classi degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore,  sono costituite, di regola, con non meno di 25 allievi. A
tal  fine  la  previsione  del  numero   delle   classi   prime   che
funzioneranno  nell'anno scolastico successivo deve essere formulata,
dividendo per 25 il numero prevedibile di alunni iscritti, sulla base
degli elementi di valutazione seguenti:
     a) - dati relativi agli alunni frequentanti  nel  corrente  anno
scolastico  la  terza  classe  delle  scuole  medie  statali  di ogni
provincia;
     b) -  domande  di  iscrizione  presentate  ad  ogni  istituzione
scolastica;
     c)  -  eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli
studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola  nei  precedenti
anni scolastici;
     d) - serie storica dei tassi di ripetenza;
     e)  -  ogni  altro  elemento  obiettivamente  rilevabile  (nuovi
insediamenti    urbani,    tendenze    demografiche,    livelli    di
scolarizzazione,  istituzione  di  nuove  scuole e nuovi indirizzi di
specializzazione).
     Le eventuali iscrizioni in eccedenza  sono  distribuite  tra  le
classi  dello  stesso  Istituto,  scuola,  sede  coordinata e sezione
staccata o aggregata, ove sia necessario per il  conseguimento  degli
obiettivi  indicati all'art. 1, comma 1, senza superare comunque, per
l'anno scolastico 1997-98 il numero di 28 studenti per classe;  resta
ferma  la formazione di un'unica classe quando le iscrizioni previste
siano meno di 30.
5.2  Negli istituti ai quali siano annesse sezioni  di  diverso  tipo
(come  nel  caso di licei classici con sezioni di liceo scientifico o
di istituto magistrale o viceversa, istituti tecnici commerciali  con
sezioni  per  geometri  o  per  periti  aziendali e corrispondenti in
lingue estere) il numero delle classi  e'  determinato  separatamente
per  ogni  tipo  di  sezione,  con lo stesso procedimento indicato al
comma 1.
5.3   Negli Istituti in cui siano  presenti  corsi  relativi  a  piu'
indirizzi  tra  quelli  previsti  dagli ordinamenti vigenti il numero
delle classi e' determinato separatamente per ogni  indirizzo,  salvo
il  disposto  del  comma  successivo; ai fini indicati dall'art. 1 si
puo'  predeterminare  il  numero  di  alunni  iscrivibile  a  ciascun
indirizzo di studi.
5.4   Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni
di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti  con  un  solo
corso dovranno essere costituite con un numero di alunni di norma non
inferiore  a  20;  nel  caso  di  eccesso di domande di iscrizione ad
alcune sezioni ed insufficienza di richieste di ammissione ad  altre,
nell'ambito  della stessa scuola, il competente Consiglio di istituto
stabilira' i criteri di redistribuzione degli alunni  tra  i  diversi
corsi  di  studio, ferma restando la possibilita' degli stessi alunni
di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione
o indirizzo di specializzazione richiesto.
5.5    L'esistenza  di  elementi obiettivi di valutazione che rendono
necessaria la costituzione di classi iniziali con meno di  25  alunni
(limitate   dimensioni   di   aule   e   laboratori,   necessita'  di
utilizzazione di strumenti tecnici particolarmente  voluminosi  o  di
macchine  e materiali pericolosi per l'incolumita' fisica e la salute
degli studenti)  dovra'  risultare  dalle  espresse  motivazioni  del
provvedimento   di  autorizzazione  al  funzionamento  delle  singole
classi, che non potranno, di regola, essere costituite con meno di 20
alunni.
5.6   Negli istituti di istruzione tecnica,  nei  licei  artistici  e
negli  istituti  d'arte,  nonche'  nelle  scuole in cui siano in atto
progetti di modificazione sperimentale degli  ordinamenti  didattici,
qualora  non  sia  possibile  la  formazione di classi omogenee, puo'
essere consentita la costituzione di classi  iniziali  articolate  in
gruppi di diverso indirizzo di studi, purche' gli insegnamenti comuni
siano  prevalenti  (per  numero  complessivo  di  ore  settimanali di
lezione) rispetto agli insegnamenti di indirizzo,  le  stesse  classi
siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a
25,  i  gruppi di indirizzo di minore consistenza siano costituiti da
almeno 10 studenti e sia mantenuta l'unita' della classe nelle ore di
insegnamento  delle  materie  comuni  ai  diversi  indirizzi.   Negli
istituti  professionali  non sono ammesse classi articolate nel primo
biennio dei corsi di qualifica; esse sono  consentite  per  le  terze
classi   appartenenti   a  piu'  qualifiche  dello  stesso  indirizzo
(agrario, elettrico ed elettronico, meccanico-termico, alberghiero  e
della  ristorazione,  economico  aziendale e turistico) nonche' nelle
classi dei corsi post-qualifica, sempreche' sia rispettato il  numero
di alunni sopra indicato.
5.7    Le  classi  iniziali  dei cicli conclusivi dei corsi di studio
(prima classe del  liceo  classico,  seconda  classe  degli  istituti
magistrali, terza classe del liceo artistico, del liceo scientifico e
degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei
quali  sia  possibile  accedere  dal  biennio  comune a piu' corsi di
qualifica, prima o unica  classe  dei  corsi  post-qualifica  per  il
conseguimento  della maturita' professionale o della maturita' d'arte
applicata) sono costituite secondo gli  stessi  parametri  e  criteri
generali  indicati  ai  precedenti  commi;  e' peraltro assicurata la
prosecuzione dei cicli formativi  di  durata  superiore  al  triennio
avviati  nelle  classi costituite a norma dei precedenti comma 4, 5 e
6, purche' cio' non comporti la formazione di classi con meno  di  15
alunni.
5.8    Nei  corsi  di qualifica degli istituti professionali la terza
classe e' considerata classe terminale, se  l'indirizzo  prevede  una
sola  qualifica,  o  classe  iniziale nei casi in cui e' possibile la
scelta tra  piu'  qualifiche.  Qualora,  a  causa  dell'insufficiente
numero  di  iscritti, sia impossibile costituire classi articolate ai
sensi del comma 6, il consiglio di istituto determinera' la tipologia
dell'unico corso, indirizzo o sezione di qualifica da mantenere.
5.9  Le classi con studenti portatori di  handicap,  sono  costituite
con un numero di alunni inferiore a 25, qualora lo richiedano il tipo
di handicap, adeguatamente documentato, e gli obiettivi formativi del
piano educativo individualizzato, formulato dal consiglio di classe.
5.10  Il  funzionamento  di  corsi  di  istruzione  negli istituti di
reclusione  e'  consentito  previo  accertamento  delle  garanzie  di
sicurezza  per  il  personale  ivi  utilizzato;  il numero di allievi
detenuti, che puo' essere inferiore a quello stabilito nei precedenti
commi,  va concordato con la direzione dell'istituto, assicurando, in
ogni caso, la prosecuzione dei corsi gia' attivati.
5.11 Ai limiti numerici stabiliti dalle  disposizioni  contenute  nei
prcedenti commi si puo' derogare nei casi previsti dall'art. 1, comma
2  e  con  riguardo  anche alle iniziative di educazione permanente e
ricorrente (corsi serali per studenti  lavoratori  o  finalizzati  al
rientro di giovani adulti nel sistema formativo).