Art. 5. 
  1. Oltre a quanto stabilito dal  comma  2,  alle  importazioni  dei
prodotti di cui  al  presente  decreto  si  applicano  le  condizioni
stabilite per gli scambi. 
  2. I prodotti di  cui  agli  allegati  I  e  II  e  quelli  di  cui
all'articolo 2, commi 2 e 4, possono essere importati solo se: 
    a) provengono da un Paese terzo o parte di  esso  compreso  negli
elenchi predisposti in sede comunitaria, salvo quanto previsto  dagli
allegati I e II; 
    b) provengono da stabilimenti per i quali l'autorita'  competente
del Paese terzo  abbia  fornito  alla  Commissione  europea,  che  li
include in appositi elenchi, garanzia che detti stabilimenti siano in
possesso delle  condizioni  specifiche  stabilite  dalla  Commissione
medesima. Tale requisito non e'  richiesto  per  i  prodotti  di  cui
all'allegato I, capitolo 5, parte B; 
    c) sono accompagnati, ove  previsto  dagli  allegati  I  e  II  e
dall'articolo 2, commi 2 e 4, da  certificati  sanitari  conformi  ai
modelli predisposti in sede comunitaria e firmati da  un  veterinario
ufficiale del Paese speditore o da altra  autorita'  riconosciuta  in
sede comunitaria. 
  3. Gli elenchi di cui al comma  2,  lettera  a),  e  i  modelli  di
certificato di cui al comma 2, lettera c), sono  pubblicati,  a  cura
del  Ministero  della  sanita',  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  4. In attesa degli elenchi di cui al  comma  2,  restano  ferme  le
disposizioni in materia di  controllo  di  cui  all'articolo  28  del
decreto legislativo 3 marzo 1993, n.  93,  e  quelle  in  materia  di
certificati di accompagnamento  dei  prodotti  provenienti  da  Paesi
terzi; il Ministero della sanita' informa la Commissione europea,  in
sede  di  Comitato   veterinario   permanente,   sulle   inadempienze
riscontrate nel corso delle ispezioni effettuate nei Paesi terzi,  ai
sensi delle disposizioni nazionali vigenti. 
  5.  In  attesa  di  disposizioni  adottate  in  sede   comunitaria,
l'importazione  dei  prodotti  di  cui  all'allegato  I  destinati  a
laboratori di sperimentazione nonche' l'importazione, sotto forma  di
campione commerciale, dei prodotti di cui agli allegati I e II devono
avvenire previa autorizzazione del Ministero  della  sanita'  e  alle
condizioni in essa specificate. 
  6. Ai fini dell'importazione: 
    a) i prodotti di cui all'allegato I destinati  ai  laboratori  di
sperimentazione devono essere accompagnati da documenti la cui natura
e il cui contenuto sono stabiliti dal Ministero della sanita'; 
    b) la singola partita dei prodotti di cui agli allegati  I  e  II
sotto  forma  di  campione  commerciale  deve   essere   accompagnata
dall'autorizzazione. 
  7. Se la partita di campioni  commerciali  e'  destinata  ad  altro
Stato membro, si applica l'articolo  28  del  decreto  legislativo  3
marzo 1993, n. 93, previo  accertamento  che  essa  sia  accompagnata
dall'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro destinatario che e'
responsabile del fatto che la partita soddisfi le condizioni previste
dall'autorizzazione. 
 
          Note all'art. 5:
             -  Per  quanto  concerne  il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93,
          vedi note all'art. 1. L'art. 28 del suddetto decreto  cosi'
          recita:
             "Art. 28. - 1. Per i prodotti non ancora disciplinati da
          norme  armonizzate  presentati  ad  un  posto  di ispezione
          frontaliero italiano con destinazione  ad  un  altro  Stato
          membro  che  ne  ha  autorizzato  l'immissione  sul proprio
          territorio,  il  veterinario   del   posto   di   ispezione
          frontaliero   sottopone   ciascuna   partita  ai  controlli
          previsti all'art. 19, e in particolare:
               a) verifica la conformita' di  prodotti  in  questione
          alla   normativa   dello   Stato  membro  di  destinazione,
          effettuando i controlli di cui all'art. 25, comma 1;
               b) oppure, ove sia intervenuto un apposito accordo con
          lo Stato membro, di destinazione  e  eventualmente  con  lo
          Stato o gli Stati membri di transito, provvede ad inoltrare
          i  prodotti  sotto  controllo  doganale  sino  al  luogo di
          destinazione,   per   il   completamento   dei    controlli
          veterinari.
             2.  Il  Ministero della sanita' informa i componenti del
          comitato veterinario permanente presso la  commissione  del
          regime fissato in applicazione del comma 1.
             3.  Nel  caso previsto al comma 1, lettera a) si applica
          l'art. 29.
             4. Negli accordi di cui al comma  1,  lettera  b),  deve
          essere previsto che:
               a)  il  controllo  documentale  e  di  identita' ed il
          controllo  materiale   siano   effettuati   in   un   posto
          d'ispezione  frontaliero situato sul territorio dello Stato
          membro di destinazione;
               b) le autorita' competenti che effettuano il controllo
          documentale e, il controllo d'identita' devono:
               1)  segnalare  al  veterinario  ufficiale  del   posto
          d'ispezione  del  luogo  di  destinazione  il passaggio dei
          prodotti e la loro probabile data di arrivo;
               2) indicare il suddetto passaggio sulla  copia  o,  in
          caso   di  frazionamento  della  partita  sulle  copie  dei
          certificati originali;
               3) conservare agli atti il certificato o i certificati
          originali relativi i prodotti.
             5. Quando condizioni  particolari  lo  giustificano,  il
          Ministero  della sanita' puo' chiedere alla commissione che
          il controllo materiale si effettui in un luogo  diverso  da
          quello citato al comma 4, lettera a).
             6.  Nei  casi  previsti  al comma 4, la circolazione dei
          prodotti  in  questione  avviene  in  regime  di   transito
          comunitario  quale  e'  definito  dal  regolamento  CEE  n.
          2726/90, in veicoli o contenitori sigillati  dall'autorita'
          doganale.
             7.  Gli  scambi  dei  prodotti immessi al consumo previa
          verifica di conformita' al presente articolo sono  soggetti
          alle  regole  stabilite  dal decreto legislativo 30 gennaio
          1993, n. 28.
             8.  Se  il  controllo  materiale  previsto  al  presente
          articolo rivela che il prodotto non puo' essere immesso  al
          consumo, si applica l'art.  33.".