Art. 5. Procedimento di microfilmatura 1. Il microfilm sostitutivo degli atti e documenti dei quali si intende procedere alla distruzione e' costituito da una pellicola negativa soggetta alle prescrizioni del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 29 marzo 1979 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio. 2. Quale unita' di riproduzione e' assunta oltreche' la bobina del tipo comunemente in commercio, qualsiasi altra pellicola negativa, di formato ridotto, purche' atta a costituire un complesso collegabile mediante numerazioni o altri simboli che garantiscono l'univoca individuazione delle singole unita' di riproduzione. 3. Le unita' di riproduzione non sono impressionate sulla loro parte terminale per uno spazio sufficiente ai fini dell'apposizione dell'attestazione di autentica di cui all'articolo 8. 4. Il processo fotografico e' effettuato a regola d'arte. 5. Le pellicole impressionate sono custodite in modo da garantirne la leggibilita' e la stabilita' in condizioni normali di conservazione.
Nota all'art. 5: - Il D.M. 29 marzo 1979 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.