Art. 5 
                            (Verifica CE) 
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, m 311, e'
sostituito dal seguente: 
"Art. 10 - 1. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito  nella
Comunita' appone la marcatura CE su ogni recipiente  previa  verifica
della  sua  conformita'   al   tipo   descritto   nell'attestato   di
certificazione CE di cui all'articolo 9  ovvero  alla  documentazione
tecnica relativa alla costruzione di cui al punto 3 dell'allegato II,
dichiarata conforme ai sensi del comma 3, lettera a). A tal  fine  il
fabbricante deve redigere apposita dichiarazione di conformita'. 
2. Ai fini della verifica CE, il fabbricante: 
   a) adotta tutte le misure necessarie a che il processo di 
      fabbricazione garantisca la conformita' dei recipienti al  tipo
      descritto  nell'attestato   di   certificazione   CE   o   alla
      documentazione tecnica relativa alla costruzione di cui d punto
      3 dell'allegato H; 
   b) presenta all'organismo autorizzato i propri recipienti in lotti 
      omogenei e prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
      processo di fabbricazione  assicuri  l'omogeneita'  di  ciascun
      lotto prodotto; 
   c) unisce a ciascun lotto l'attestato di certificazione CE di cui 
      all'articolo  9  oppure,  qualora  i   recipienti   non   siano
      fabbricati  conformemente   ad   un   modello   approvato,   la
      documentazione tecnica relativa  alla  costruzione  di  cui  al
      punto 3 dell'allegato II. 
3. Ai  fini  della  verifica  della  conformita'  del  recipiente  ai
requisiti l'organismo di cui all'articolo 7: 
   a) all'atto dell'esame di un lotto, esamina la documentazione 
      tecnica di cui alla lettera c) del  comma  2,  verifica  che  i
      recipienti siano stati fabbricati e  controllati  conformemente
      alla documentazione tecnica di costruzione ed esegue su ciascun
      recipiente del lotto una prova idraulica, ad una  pressione  Ph
      pari a 1,5 volte la pressione di calcolo, al fine di verificare
      la  loro  integrita',  ovvero  una  prova  pneumatica  di  pari
      efficacia, e alla medesima pressione di prova,  secondo  proce-
      dure  di  sicurezza  approvate   con   decreto   del   Ministro
      dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
   b) esegue prove su provette prelevate, a scelta del fabbricante, 
      da un ritaglio campione di produzione o da un recipiente,  allo
      scopo di controllare la qualita' delle saldature. Le prove sono
      eseguite sulle saldature longitudinali. Quando per le saldature
      longitudinali  e  perimetrali  viene  utilizzato   un   diverso
      procedimento  di  saldatura,  le  prove  sono  ripetute   sulle
      saldature perimetrali. Per i recipienti di cui al  punto  2.1.2
      dell'allegato I, le suddette prove sono sostituite da una prova
      idraulica effettuata su cinque recipienti prelevati a  caso  in
      ciascun lotto  per  verificare  la  conformita'  alle  relative
      prescrizioni. 
4. Per i lotti per  i  quali  sia  stata  accertata  la  conformita',
l'organismo appone o fa apporre il proprio numero di  identificazione
su ogni recipiente e fornisce un certificato scritto  di  conformita'
relativo alle prove effettuate. 
5. Il  fabbricante,  o  il  suo  rappresentante,  deve  conservare  e
presentare,   su   richiesta,   gli    attestati    di    conformita'
dell'organismo. 
6. Tutti i recipienti del lotto che ha  ottenuto  il  certificato  di
conformita' possono essere  immessi  sul  mercato,  ad  eccezione  di
quelli che non hanno subito con esito positivo la prova  idraulica  o
la prova pneumatica. Se un loto e' rifiutato, l'organismo  competente
ne   informa   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, ai fini della  adozione  delle  misure  appropriate
volte ad evitarne l'immissione sul mercato. Qualora  il  rifiuto  dei
lotti sia frequente,  l'organismo  puo'  decidere  di  sospendere  la
verifica statistica, informandone il predetto Ministero. 
7.  Il   fabbricante   puo'   apporre,   sotto   la   responsabilita'
dell'organismo, il numero  di  identificazione  di  quest'ultimo  nel
corso della fabbricazione. 
 
          Nota all'art. 5:
                    -  Per  il  d.lgs. n. 311 del 1991 vedi note alle
          premesse.  L'art. 10 recitava:
                    "Art.  10  (Verifica  CE).  -  1.  Un   organismo
          autorizzato  ai  sensi dell'art. 7 procede alla verifica CE
          controllando e certificando la conformita'  dei  recipienti
          prodotti  in  serie  ai  requisiti  di  sicurezza  indicati
          dall'allegato I e alle norme di cui all'art.  5,  comma  1,
          oppure  al modello approvato. Se i risultati della verifica
          sono  positivi,  l'organismo  di  controllo   rilascia   un
          certificato CE e appone il marchio CE di cui all'art. 4.
                    2.   La   verifica   si   effettua  su  lotti  di
          recipienti, accompagnati dall'attestato  di  certificazione
          di   cui   all'art.  9;  qualora  i  recipienti  non  siano
          fabbricati conformemente a  un  modello  approvato,  devono
          essere accompagnati dal fascicolo tecnico di costruzione di
          cui  a  punto  3    dell'allegato  II, che l'organismo deve
          preliminarmente  esaminare  per   attestarne   l'idoneita'.
          L'organismo  autorizzato  verifica  che  i recipienti siano
          stati   fabbricati   e    controllati    dal    fabbricante
          conformemente alla documentazione tecnica di costruzione ed
          esegue  su ciascun recipiente del lotto una prova idraulica
          ad una pressione Ph pari 1,5 volte la pressione di calcolo,
          al  fine  di  verificare  la  loro  integrita'.  La   prova
          idraulica puo' essere sostituita da una prova pneumatica di
          pari  efficacia  e  alla  medesima  pressione  di  prova Ph
          secondo procedure di sicurezza approvate  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
                    3.  L'organismo  autorizzato esegue inoltre delle
          prove su provette prelevate, a scelta del  fabbricante,  da
          un ritaglio campione di produzione o da un recipiente, allo
          scopo  di controllare la qualita' delle saldature. Le prove
          sono eseguite sulle saldature longitudinali. Quando per  le
          saldature  longitudinali  e perimetrali viene utilizzato un
          diverso procedimento di saldatura, le prove sono effettuate
          anche sulle saldature perimetrali. Per i recipienti di  cui
          al  punto  2.1.2  dell'allegato  I  le  suddette prove sono
          sostituite da una  prova  idraulica  effettuata  su  cinque
          recipienti prelevati a caso in ciascun lotto per verificare
          la  conformita'  alle  prescrizioni  contemplate  nel punto
          stesso.".