Art. 5

  1.  Per  l'esame  di  domande  di  autorizzazione all'immissione in
commercio  di  medicinali  e  per le domande di modifica e di rinnovo
delle  autorizzazioni  rilasciate ai sensi del decreto legislativo 29
maggio  1991, n. 178, da ultimo modificato dal presente decreto, sono
dovute al Ministero della sanita' tariffe di importo pari a un quinto
degli  importi  stabiliti  dall'articolo  3  del  Regolamento (CE) n.
297/95   del   Consiglio,   del   10   febbraio  1995,  e  successivi
aggiornamenti,  calcolate  al  tasso ufficiale di cambio dell'ECU del
giorno  del  versamento;  l'attestazione  del  versamento deve essere
allegata alla domanda.
  2.  Sono  confermate  le  tariffe vigenti dovute al Ministero della
sanita'  per  l'esame  di  domande  relative  a medicinali diverse da
quelle previste al comma 1; dette tariffe sono aggiornate nel mese di
gennaio  di  ogni  anno sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT
sul costo della vita.
  3.  Le  somme  derivanti  dalle  tariffe  di cui al comma 1 vengono
acquisite  al  capo  XX  -  capitolo 3629 - dello stato di previsione
dell'Entrata  e  assoggettate allo stesso regime delle tariffe di cui
all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
 
          Note all'art. 5:
           - Per quanto concerne il D.Lgs. 29 maggio  1991,  n.  178,
          vedi note alle premesse.
           - Il regolamento 297/95 del 10 febbraio 1995 e' pubblicato
          in  G.U.C.E. L. 35 dell'8 maggio 1995 l'art. 3 del suddetto
          regolamento cosi' recita:
           "Art. 3. (Domande di autorizzazione di medicinali per  uso
          umano  presentato  secondo  la procedura centralizzata). 1.
          Diritti di base:  140 ??? ECU. Sono  diritti  riscossi  per
          una  domanda  di  autorizzazione comunitaria all'immissione
          sul mercato di un determinato medicinale, suffragata da una
          documentazione completa. Tali diritti  sono  maggiorati  di
          20.000  ECU  per ogni concentrazione e/o forma farmaceutica
          supplementare   del    medesimo    medicinale,    richiesta
          contemporaneamente  alla  prima  domanda di autorizzazione.
          Tuttavia, l'ammontare  totale  di  tali  diritti  non  puo'
          oltrepassare 200.000 ECU.
           2.  Diritti  ridotti:  70.000  ECU. Sono i diritti ridotti
          applicati per una  domanda  di  autorizzazione  comunitaria
          all'immissione  sul  mercato  di un medicinale che non deve
          essere suffragata  da  una  documentazione  completa,  come
          previsto  dalle disposizioni derogatorie di cui all'art. 4,
          paragrafo  2,  punto  8  della  direttiva  65/65/CEE.  Tali
          diritti   sono   maggiorati   di   10.000   ECU   per  ogni
          concentrazione e/o  forma  farmaceutica  supplementare  del
          medesimo   medicinale,  richiesta  contemporaneamente  alla
          prima  domanda  di  autorizzazione.  Tuttavia,  l'ammontare
          totale di tali diritti non puo' oltrepassare 100.000 ECU.
           3.  Diritti  supplementari  per  l'estensione: 40.000 ECU.
          Sono i diritti riscossi per ogni domanda  supplementare  di
          autorizzazione comunitaria all'immissione sul mercato di un
          determinato  medicinale  per  le singole concentrazioni e/o
          forme farmaceutiche, presentata successivamente alla  prima
          domanda di autorizzazione sottoposta all'agenzia.
           4.  Diritti  per le modifiche di tipo I: 5.000 ECU. Sono i
          diritti riscossi per una modifica di importanza  minore  in
          base   alla  classifica  stabilita  dal  regolamento  della
          Commissione applicabile in materia.
           5. Diritti per le modifiche di tipo II: 40.000 ECU. Sono i
          diritti riscossi per una modifica di importanza maggiore in
          base  alla  classifica  stabilita  dal  regolamento   della
          Commissione applicabile in materia.
           6.  Diritti  per  il  rinnovo:  10.000 ECU: Sono i diritti
          riscossi  per  la   verifica   delle   nuove   informazioni
          disponibili sul prodotto all'atto del rinnovo obbligatorio,
          ogni   cinque   anni,   di   un'autorizzazione  comunitaria
          all'immissione sul mercato di un  medicinale  per  ciascuna
          concentrazione e/o forma farmaceutica.
           7.  Diritti  per  le ispezioni: 10.000 ECU. Sono i diritti
          forfettari per le ispezioni nel territorio della  Comunita'
          o  fuori  di  esso. Per le ispezioni effettuate al di fuori
          del territorio comunitario; le  spese  di  viaggio  saranno
          conteggiate a parte sulla base del costo effettivo.
           8. Diritti per il trasferimento: 5.000 ECU. Sono i diritti
          riscossi  all'atto  del  cambiamento  di titolare di ognuna
          delle autorizzazioni all'immissione sul mercato oggetto del
          trasferimento".
           -  La  legge  29  dicembre   1990,   n.   407,   concerne:
          "Disposizioni  diverse  per  l'attuazione  della manovra di
          finanza pubblica 1991-1993". L'art.   5,  comma  12,  della
          suddetta  legge cosi' recita: "12. Con decreto del Ministro
          della sanita', da emanarsi entro trenta giorni  dalla  data
          di  entrata in vigore della presente legge, sono fissati le
          tariffe e i diritti spettanti al Ministero  della  sanita',
          all'Istituto  superiore di sanita' e all'Istituto superiore
          per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  del   lavoro,   per
          prestazioni  rese  a  richiesta  e  ad utilita' di soggetti
          interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi
          e del valore economico delle operazioni di riferimento;  le
          relative  entrate  sono  utilizzate  per  le  attivita'  di
          controllo,  di  programmazione,  di   informazione   e   di
          educazione  sanitaria  del  Ministro  della sanita' e degli
          Istituti superiori predetti".