Art. 5 1. Per l'esame di domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali e per le domande di modifica e di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, da ultimo modificato dal presente decreto, sono dovute al Ministero della sanita' tariffe di importo pari a un quinto degli importi stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, e successivi aggiornamenti, calcolate al tasso ufficiale di cambio dell'ECU del giorno del versamento; l'attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda. 2. Sono confermate le tariffe vigenti dovute al Ministero della sanita' per l'esame di domande relative a medicinali diverse da quelle previste al comma 1; dette tariffe sono aggiornate nel mese di gennaio di ogni anno sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita. 3. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 vengono acquisite al capo XX - capitolo 3629 - dello stato di previsione dell'Entrata e assoggettate allo stesso regime delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Note all'art. 5: - Per quanto concerne il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, vedi note alle premesse. - Il regolamento 297/95 del 10 febbraio 1995 e' pubblicato in G.U.C.E. L. 35 dell'8 maggio 1995 l'art. 3 del suddetto regolamento cosi' recita: "Art. 3. (Domande di autorizzazione di medicinali per uso umano presentato secondo la procedura centralizzata). 1. Diritti di base: 140 ??? ECU. Sono diritti riscossi per una domanda di autorizzazione comunitaria all'immissione sul mercato di un determinato medicinale, suffragata da una documentazione completa. Tali diritti sono maggiorati di 20.000 ECU per ogni concentrazione e/o forma farmaceutica supplementare del medesimo medicinale, richiesta contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione. Tuttavia, l'ammontare totale di tali diritti non puo' oltrepassare 200.000 ECU. 2. Diritti ridotti: 70.000 ECU. Sono i diritti ridotti applicati per una domanda di autorizzazione comunitaria all'immissione sul mercato di un medicinale che non deve essere suffragata da una documentazione completa, come previsto dalle disposizioni derogatorie di cui all'art. 4, paragrafo 2, punto 8 della direttiva 65/65/CEE. Tali diritti sono maggiorati di 10.000 ECU per ogni concentrazione e/o forma farmaceutica supplementare del medesimo medicinale, richiesta contemporaneamente alla prima domanda di autorizzazione. Tuttavia, l'ammontare totale di tali diritti non puo' oltrepassare 100.000 ECU. 3. Diritti supplementari per l'estensione: 40.000 ECU. Sono i diritti riscossi per ogni domanda supplementare di autorizzazione comunitaria all'immissione sul mercato di un determinato medicinale per le singole concentrazioni e/o forme farmaceutiche, presentata successivamente alla prima domanda di autorizzazione sottoposta all'agenzia. 4. Diritti per le modifiche di tipo I: 5.000 ECU. Sono i diritti riscossi per una modifica di importanza minore in base alla classifica stabilita dal regolamento della Commissione applicabile in materia. 5. Diritti per le modifiche di tipo II: 40.000 ECU. Sono i diritti riscossi per una modifica di importanza maggiore in base alla classifica stabilita dal regolamento della Commissione applicabile in materia. 6. Diritti per il rinnovo: 10.000 ECU: Sono i diritti riscossi per la verifica delle nuove informazioni disponibili sul prodotto all'atto del rinnovo obbligatorio, ogni cinque anni, di un'autorizzazione comunitaria all'immissione sul mercato di un medicinale per ciascuna concentrazione e/o forma farmaceutica. 7. Diritti per le ispezioni: 10.000 ECU. Sono i diritti forfettari per le ispezioni nel territorio della Comunita' o fuori di esso. Per le ispezioni effettuate al di fuori del territorio comunitario; le spese di viaggio saranno conteggiate a parte sulla base del costo effettivo. 8. Diritti per il trasferimento: 5.000 ECU. Sono i diritti riscossi all'atto del cambiamento di titolare di ognuna delle autorizzazioni all'immissione sul mercato oggetto del trasferimento". - La legge 29 dicembre 1990, n. 407, concerne: "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993". L'art. 5, comma 12, della suddetta legge cosi' recita: "12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministro della sanita' e degli Istituti superiori predetti".