Art. 5. Efficacia delle disposizioni e norme transitorie 1. In sede di prima applicazione, i decreti di cui all'articolo 2, comma 1, sono emanati entro il 28 febbraio 1998. Il rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, e' redatto entro il 31 gennaio 1998. 2. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, l'obbligo della preiscrizione opera dal 30 novembre 1998. Per l'anno accademico 1999 - 2000 le universita' sono autorizzate in casi particolari, ad accogliere domande di iscrizione non precedute dalla preiscrizione. Qualora alla data' di entrata in vigore del presente regolamento non risulti ancora insediato il Consiglio nazionale degli studenti universitari, si prescinde dal parere del Consiglio per la definizione dei criteri di cui all' articolo 3, comma 1, nonche' per le determinazioni del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, commi 5 e 6 hanno efficacia per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari a partire rispettivamente dagli anni accademici 1998 - 1999 e 1999 - 2000. 3. Le universita', possono avviare dall'anno accademico 1997 - 1998 sperimentazioni concernenti l'attuazione di specifiche disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione al Dipartimento. 4. Per gli anni accademici 1997 - 1998 e 1998 - 1999 il Ministro, per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), determina con propri decreti le modalita' di svolgimento di prove di ammissione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 luglio 1997 Il Ministro: Berlinguer Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1997 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 148