(Accordo - art. 5)
                             Articolo 5 
    1. Le immunita' ed agevolazioni sono concesse alle persone di cui
al primo paragrafo dell'articolo 1 del presente Accordo solo in vista
di garantire la loro liberta' di parola  e  l'indipendenza  richiesta
per l'adempimento delle loro funzioni, compiti o  incombenze,  o  per
l'esercizio dei loro diritti davanti alla Corte. 
    2. a. La Corte e'  l'unica  qualificata  a  sancire  l'abolizione
totale  o  parziale  dell'immunita'  prevista  al   primo   paragrafo
dell'articolo 2 del presente Accordo; essa ha non solo il diritto  ma
anche il dovere di abolire l'immunita' in tutti i casi in cui, a  suo
giudizio, quest'ultima potrebbe intralciare il corso della  giustizia
ed in cui la sua abolizione totale o parziale non  nuoce  allo  scopo
definito al primo paragrafo del presente articolo. 
    b. L'immunita' puo' esser abolita dalla Corte sia d'ufficio,  sia
su richiesta di ogni Parte contraente o persona interessata. 
    c. Le decisioni che sanciscono l'abolizione dell'immunita'  o  la
rifiutano devono essere motivate. 
    3.  Se  una   Parte   contraente   certifica   che   l'abolizione
dell'immunita' di cui al primo paragrafo dell'articolo 2 del presente
Accordo  e'  necessaria  per  procedere  ad   un'incriminazione   per
attentato alla sicurezza nazionale, la Corte  e'  tenuta  ad  abolire
l'immunita' nella misura specificata nella certificazione. 
    4. Qualora sia rinvenuto un fatto tale da esercitare un'influenza
decisiva e che non era noto all'autore della domanda al momento della
decisione di diniego dell'abolizione dell'immunita', quest'ultimo puo
presentare alla Corte una nuova domanda.