(Convenzione - art. V)
                             Articolo V 
  1. La Commissione potra' emendare  periodicamente  le  disposizioni
dell'Annesso adottando regolamenti  relativi  alla  conservazione  ed
all'utilizzazione delle risorse in materia di balene, stabilendo  (a)
le specie protette e quelle non protette; (b) le  stagioni  aperte  e
chiuse; (c) le acque aperte e chiuse, compresa la designazione  delle
zone santuario: (d) i limiti dimensionali per ciascuna specie; (e)  i
tempi, i metodi e l'intensita' della caccia alle balene (compreso  il
pescato massimo di balene da catturare ad ogni stagione); (f) i  tipi
e  le  specifiche  delle  attrezzature,  degli  apparecchi  e   degli
strumenti che possono essere utilizzati; (g) i metodi di misurazione;
e (h)  i  profitti  della  pesca  ed  altri  documenti  statistici  e
biologici. 
  2. Gli emendamenti dell'Annesso (a) saranno quelli necessari per la
realizzazione  degli  obiettivi  e   degli   scopi   della   presente
Convenzione e  per  disciplinare  la  conservazione,  lo  sviluppo  e
l'utilizzazione ottimale delle risorse  in  materie  di  balene;  (b)
saranno  fondati  su  ritrovati  scientifici;  (c)  non  prevederanno
limitazioni  riguardo  al  numero  o  alla  nazionalita'  delle  navi
officina o degli stabilimenti a terra, ne'  assegneranno  contingenti
specifici a qualunque nave officina o stabilimento  a  terra;  e  (d)
terranno conto degli interessi dei consumatori di prodotti di  balene
e dell'industria della caccia alle balene. 
  3. Ciascuno di questi emendamenti entrera' in vigore per i  Governi
contraenti novanta giorni dopo che la  Commissione  avra'  notificato
l'emendamento a ciascuno dei Governi contraenti, a meno che:  (i)  un
Governo non  presenti  alla  Commissione  obiezioni  riguardo  ad  un
emendamento prima della scadenza di tale periodo di  novanta  giorni,
nel qual caso l'emendamento non entrera' in vigore per alcun  Governo
per altri  novanta  giorni  supplementari;  (b)  quindi,  ogni  altro
Governo contraente potra'  presentare  obiezione  all'emendamento  in
qualunque momento prima dello scadere del  periodo  supplementare  di
novanta giorni o prima dello scadere di un periodo di  trenta  giorni
dalla data di ricevimento  dell'ultima  obiezioni  ricevuta  in  tale
periodo supplementare di novanta giorni, a seconda di quale data  sia
la piu' tardiva; e  (c)  successivamente  l'emendamento  entrera'  in
vigore nei confronti di tutti i Governi contraenti  che  non  abbiano
formulato obiezioni, ma non entrera' in vigore nei  confronti  di  un
Governo che abbia formulato un'obiezione in tal senso fino  a  quando
l'obiezione   non   sia   ritirata.   La   Commissione   notifichera'
immediatamente ciascun Governo contraente non appena  avra'  ricevuto
un'obiezione  o  una  dichiarazione  di  ritiro,  e  ciascun  Governo
contraente  dovra'  accusare  ricevuta  di  tutte  le  notifiche   di
emendamenti, di obiezione e di ritiro. 
  4. Nessun emendamento entrera' in vigore prima del 1 luglio 1949.