(Accordo - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                  Revoca o sospensione dei diritti 
1. Ciascuna  Parte  Contraente   avra'   il   diritto   di   revocare
   un'autorizzazione  operativa  o  di  sospendere  l'esercizio   dei
   diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo  da  parte
   della  compagnia  aerea  designata  dall'altra  Parte  Contraente,
   ovvero di imporre quelle condizioni che potra' ritenere necessarie
   per esercitare tali diritti, in ciascuno dei seguenti casi: 
   a) in ogni  caso,  quando  non  sia  convinta  che  la  proprieta'
sostanziale  ed  il   controllo   effettivo   di   quella   compagnia
appartengano alla Parte Contraente  che  ha  designato  la  compagnia
aerea od a suoi cittadini; 
   b) qualora  la  compagnia  manchi  di  osservare  le  leggi  ed  i
regolamenti della Parte Contraente che concede i diritti; 
   c) qualora la compagnia aerea manchi in altro modo di  operare  in
conformita' con le condizioni previste dal presente Accordo. 
2. A meno che la revoca, la  sospensione  o  l'imposizione  immediata
   delle condizioni di cui al  paragrafo  1.  del  presente  Articolo
   siano essenziali per prevenire  ulteriori  infrazioni  a  leggi  o
   regolamenti,   tale   diritto   sara'   esercitato   solo   previa
   consultazione con l'altra Parte Contraente. 
3. Ciascuna Parte  Contraente  avra'  il  diritto,  tramite  notifica
   scritta all'altra Parte Contraente, di  ritirare  la  designazione
   della  propria  compagnia  aerea,  specificata   all'Articolo   5,
   paragrafi 1. e 2., e di designarne un'altra.