Art. 5.
                         Contributi statali
    1.  Per  il triennio 1997-1999 e' autorizzata la spesa di lire 13
  miliardi  per il 1997, di lire 10 miliardi per il 1998 e di lire 11
  miliardi  per  il  1999,  da destinare ai comitati nazionali per le
  celebrazioni  o  manifestazioni  culturali  nonche' per le edizioni
  nazionali  e  da  iscrivere  in  apposito  capitolo  dello stato di
  previsione  della  spesa  del  Ministero  per  i  beni  culturali e
  ambientali. Per l'anno 1997, a valere sulla predetta autorizzazione
  di spesa, sono concessi i seguenti contributi dello Stato:
    a)  alla  Fondazione  Rossini  Opera  Festival  di Pesaro, lire 3
  miliardi;
    b)  al  Comitato  nazionale  per la celebrazione del bicentenario
  della Repubblica napoletana del 1799, lire 2 miliardi;
    c)   al  Comitato  nazionale  per  la  celebrazione  del  secondo
  centenario della nascita di Antonio Rosmini, lire 1 miliardo;
    d)  al  Comitato  nazionale  per le celebrazioni Voltiane, lire 1
  miliardo;
    e)  al Comitato nazionale per le celebrazioni e le manifestazioni
  per  Bologna,  capitale  europea  della cultura per il 2000, lire 1
  miliardo;
    f)   al   Comitato  nazionale  per  la  celebrazione  del  quarto
  centenario della morte di Giordano Bruno, lire 1 miliardo;
    g) alla Fondazione Ravenna Manifestazioni, lire 1 miliardo;
    h)   al   Comitato  nazionale  per  la  celebrazione  dell'ottavo
  centenario
    della  citta'  di  Cuneo,  patria  di Duccio Galimberti, lire 500
    milioni;
  i) per la celebrazione del duecentesimo anniversario della nascita
  di Gaetano Donizetti, lire 500 milioni.
    2.  Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e' concesso un contributo
  statale  di  lire  1  miliardo  ai  Comitati  per  le  celebrazioni
  dell'anno 2000.
    3.  Per  la  tempestiva  realizzazione delle iniziative di cui al
  comma   1,  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  culturali  e
  ambientali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
  in  vigore  della presente legge, si provvede alla costituzione dei
  previsti Comitati nazionali.