Art. 5 
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri  redditi  diversi
di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
        Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 
 
  1. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1  dell'articolo
81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come
modificato  dall'articolo  3,  comma  1,  al  netto  delle   relative
minusvalenze, determinate secondo i criteri  stabiliti  dall'articolo
82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, sono soggette ad imposta
sostitutiva delle imposte sui  redditi  con  l'aliquota  del  27  per
cento. L'eventuale imposta sostitutiva pagata ai sensi del  comma  2,
fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di  diritti
di voto indicate nella predetta lettera c) del comma 1  dell'articolo
81, e' portata in detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi
del presente comma. 
  2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma
1 dell'articolo 81,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma  1,  determinati
secondo i criteri  stabiliti  dall'articolo  82  del  predetto  testo
unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
con l'aliquota del 12,50 per cento. 
  3.  Le  plusvalenze  e  gli  altri  redditi  soggetti   all'imposta
sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 sono distintamente  indicati  nella
dichiarazione annuale  dei  redditi.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro  delle   finanze   possono   essere   previsti   particolari
adempimenti ed oneri di  documentazione  per  la  determinazione  dei
predetti redditi. L'obbligo di  dichiarazione  non  sussiste  per  le
plusvalenze e gli altri proventi per i quali  il  contribuente  abbia
esercitato l'opzione di cui all'articolo 6. 
  4. Le imposte sostitutive di cui ai commi 1 e  2  sono  corrisposte
mediante versamento diretto nei termini e nei modi  previsti  per  il
versamento delle imposte sui redditi dovute  a  saldo  in  base  alla
dichiarazione. 
  5. Non  concorrono  a  formare  il  reddito  le  plusvalenze  e  le
minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle  lettere  da
c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3,
comma 1, percepiti o sostenuti da: 
    a) soggetti residenti  in  Stati  con  i  quali  sono  in  vigore
convenzioni per  evitare  la  doppia  imposizione  sul  reddito,  che
consentano all'amministrazione finanziaria italiana di  acquisire  le
informazioni necessarie per accertare la sussistenza  dei  requisiti,
sempreche' tali soggetti non risiedano  negli  Stati  o  territori  a
regime fiscale privilegiato individuati con il decreto  del  Ministro
delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo  76  del
predetto testo unico n. 917 del 1986. Ai fini della  sussistenza  del
requisito della  residenza  si  applicano  le  norme  previste  dalle
singole convenzioni; 
    b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia. 
  6. Per l'accertamento e la riscossione  delle  imposte  sostitutive
non dichiarate e non versate si applicano le  disposizioni  stabilite
in materia di imposte sui redditi. La maggiore imposta  accertata  e'
riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applica
la  sanzione  amministrativa  da  una   a   due   volte   l'ammontare
dell'imposta  non  dichiarata;  se   l'ammontare   dell'imposta   non
dichiarata e' superiore a cinquanta milioni di  lire  si  applica  la
sanzione amministrativa da due  a  quattro  volte.  Per  l'omesso  od
insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 50
per cento dell'imposta non versata. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.Lgs.  16  giugno  1998,  n.  201,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 5: 
            - L'art. 81 del TUIR e' riportato in nota all'art. 3. 
            - L'art. 82 del TUIR e' riportato in nota all'art. 4. 
            - Si riporta il testo  dell'art.  76,  comma  7-bis,  del
          testo unico delle imposte sui redditi: 
            "7-bis. Non sono ammesse in  deduzione  le  spese  e  gli
          altri   componenti   negativi   derivanti   da   operazioni
          intercorse tra imprese  residenti  e  societa'  domiciliate
          fiscalmente in Stati  o  territori  non  appartenenti  alla
          Comunita'  economica  europea  aventi  un  regime   fiscale
          privilegiato,  le  quali  direttamente   o   indirettamente
          controllano  l'impresa,  ne   sono   controllate   o   sono
          controllate dalla stessa societa' che  controlla  l'impresa
          ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Si considera
          privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio
          estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i
          redditi conseguiti dalle predette societa'  ad  imposizione
          in misura inferiore alla meta' di  quella  complessivamente
          applicata in Italia sui redditi della  stessa  natura.  Con
          decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati
          o   i   territori   esteri   aventi   un   regime   fiscale
          privilegiato". 
            - Il decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del
          1973, reca: "Disposizioni sulla riscossione  delle  imposte
          sul reddito". Si riporta per opportuna conoscenza il  testo
          dell'art. 11, relativo ai ruoli: 
            "Art. 11 (Specie dei ruoli). - I ruoli si distinguono  in
          principali, suppletivi, speciali e straordinari. 
            Nei ruoli principali, salvo quanto stabilito negli ultimi
          due commi, sono iscritte le imposte liquidate in base  alla
          dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e  36-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, al netto dei versamenti  diretti  risultanti  dalle
          attestazioni allegate alle  dichiarazioni  stesse,  nonche'
          l'imposta locale sui redditi dominicali dei terreni  e  sui
          redditi  agrari  determinati  dall'ufficio  in  base   alle
          risultanze catastali. 
            Nei ruoli suppletivi, salvo quanto stabilito negli ultimi
          due commi, sono iscritte le imposte e le  maggiori  imposte
          liquidate  in  base  agli  accertamenti  d'ufficio   e   in
          rettifica. 
            Nei ruoli speciali sono iscritte le ritenute  alla  fonte
          liquidate  in  base  alle   dichiarazioni   dei   sostituti
          d'imposta  ai  sensi  dell'art.  36-bis  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  al
          netto dei versamenti diretti risultanti dalle  attestazioni
          allegate  alle   dichiarazioni   stesse,   nonche'   quelle
          liquidate in base  agli  accertamenti  in  rettifica  e  di
          ufficio. 
            Nei ruoli straordinari vengono iscritte le imposte per le
          quali sussiste fondato pericolo per  la  riscossione.  Essi
          devono essere previamente  autorizzati  dall'intendente  di
          finanza  il  quale  puo'  disporre  che  si  proceda   alla
          iscrizione a titolo provvisorio anche in deroga alle  norme
          di cui all'art. 15.".