Art. 5.
                Incentivi per la ricerca scientifica
            Credito di imposta per potenziare la ricerca
  1.  Alle piccole  e medie  imprese,  come definite  ai sensi  della
disciplina comunitaria vigente  per gli aiuti di  Stato alle medesime
destinati, alle imprese  artigiane e ai soggetti  di cui all'articolo
17  della legge  5  ottobre  1991, n.  317,  al  fine di  potenziarne
l'attivita' di ricerca anche avviando  nuovi progetti, e' concesso, a
partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito
di imposta pari:
  a) a  15 milioni di lire  per ogni nuova assunzione  a tempo pieno,
anche con  contratto a tempo  determinato, fino  ad un massimo  di 60
milioni di lire  per soggetto beneficiario, di  titolari di dottorato
di ricerca o di possessori  di altro titolo di formazione postlaurea,
conseguito anche  all'estero, nonche' di laureati  con esperienza nel
settore della ricerca;
  b)  al 60  per cento  degli importi  per ogni  nuovo contratto  per
attivita' di ricerca commissionata  ad universita', consorzi e centri
interuniversitari,  enti pubblici  e  istituzioni di  ricerca di  cui
all'articolo 8 del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri
30 dicembre 1993, n. 593,  e successive modificazioni e integrazioni,
Ente per le nuove tecnologie,  l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia
spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente
attivita' di  ricerca scientifica,  laboratori di cui  all'articolo 4
della  legge 17  febbraio  1982,  n. 46,  nonche'  degli importi  per
assunzione degli  oneri relativi  a borse di  studio concesse  per la
frequenza  a corsi  di dottorato  di  ricerca, nel  caso il  relativo
programma  di  ricerca sia  concordato  con  il  soggetto di  cui  al
presente  comma.
   Presupposti  per  le agevolazioni  relative a  nuove assunzioni
  2. Le agevolazioni di cui al  comma 1, lettera a), sono concesse ai
soggetti  di cui  al  comma  1 operanti  nel  territorio nazionale  a
condizione che:
  a) il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi,
nell'anno di riferimento del credito  di imposta, un incremento netto
del numero di dipendenti a  tempo pieno rispetto all'anno precedente,
comprendendovi anche i  dipendenti assunti a tempo  determinato e con
contratti di  formazione e  lavoro. Per  i soggetti  beneficiari gia'
costituiti  al  30 settembre  1997,  l'incremento  e' commisurato  al
numero dei dipendenti esistenti a tale data;
  b) si  verifichino le fattispecie  di cui all'articolo 4,  comma 5,
lettere  b),  c), d), e) e  g).
             IDEM relative a  nuovi contratti di ricerca
  3. Le agevolazioni di cui al  comma 1, lettera b), sono concesse ai
soggetti di cui al comma 1  operanti su tutto il territorio nazionale
a condizione che  l'importo contrattuale di cui al  predetto comma 1,
lettera b), si  riferisca ad atto stipulato nei periodi  di imposta a
partire da quello  in corso al 1 gennaio 1998  e negli stessi periodi
il soggetto  beneficiario realizzi  un incremento netto  dei predetti
importi.
                        Ulteriori destinatari
  4. Le  agevolazioni di cui al  comma 1, lettera b),  possono essere
concesse anche ad  altre imprese di cui all'articolo  2195 del codice
civile,  non  comprese  nella  definizione  di  cui  al  comma  1,  a
condizione che  l'importo assegnato annualmente alla  copertura delle
medesime agevolazioni, ai  sensi del comma 7,  sia comunque destinato
prioritariamente ai soggetti  di cui al comma 1  e che l'investimento
in  ricerca  sia aggiuntivo  ai  sensi  della disciplina  comunitaria
vigente  per gli  aiuti di  Stato  alla ricerca  e sviluppo,  secondo
modalita'  attuative  e  parametri  di  riferimento  determinati  dai
decreti di cui al predetto comma 7.
                     Esclusioni e cumulabilita'
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per
i settori esclusi  di cui alla comunicazione  della Commissione delle
Comunita'  europee  96/C68/06. Le  agevolazioni  di  cui al  presente
articolo non sono  cumulabili con altre agevolazioni  disposte per la
stessa  finalita' da  norme  nazionali o  regionali  ad eccezione  di
quelle previste dall'articolo 14 della  legge 24 giugno 1997, n. 196,
e successive  modificazioni, e dall'articolo 13  del decreto-legge 28
marzo  1997, n.  79, convertito,  non modificazioni,  dalla legge  28
maggio 1997. n. 140, secondo misure determinate dai decreti di cui al
comma 7  del presente articolo.  I predetti decreti  possono altresi'
determinare la  cumulabilita' delle  agevolazioni di cui  al presente
articolo  con benefici  concessi ai  sensi della  comunicazione della
Commissione delle Comunita' europee di cui al presente comma, purche'
non sia superato  il limite massimo per soggetto  beneficiario di cui
al  comma 1,  lettera a),  relativamente  al credito  di imposta  ivi
previsto.
                          Norme applicabili
  6. Si applicano  ai crediti di imposta di cui  al presente articolo
le disposizioni di  cui all'articolo 4, commi 4, 6  e 7. Modalita' di
attuazione.
                          Oneri finanziari
  7. Con  uno o piu' decreti  del Ministro delle finanze,  emanati di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica  e con  il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione economica, sono determinati le modalita' di attuazione
del presente  articolo, nonche' di controllo  e regolazione contabile
dei  crediti   di  imposta  e   gli  importi  massimi   per  soggetto
beneficiario  delle  agevolazioni di  cui  al  comma 1,  lettera  b),
nonche'  possono  essere rideterminati  gli  importi  dei crediti  di
imposta  di cui  al comma  1, lettere  a) e  b). Gli  oneri derivanti
dall'attuazione  del  presente  articolo,  per  quanto  concerne  gli
interventi nelle  aree depresse, sono  posti a carico delle  quote di
cui  all'articolo 4,  comma 11;  per quanto  riguarda gli  interventi
sulle altre  aree del  Paese e gli  interventi rimasti  esclusi dalle
quote di cui all'articolo 4, comma  11, gli oneri sono posti a carico
delle  disponibilita'  di  cui  al  fondo  speciale  per  la  ricerca
applicata, istituito dall'articolo 4 della  legge 25 ottobre 1968, n.
1089, e disciplinato ai sensi della  legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite quote
non  superiori  a   lire  80  miliardi  annui   e  secondo  modalita'
determinate  nei decreti  di cui  al presente  comma, allo  scopo non
assegnando   specifici  stanziamenti   per   le   finalita'  di   cui
all'articolo 10 della predetta legge  n. 46 del 1982.
  Modifiche della normativa a favore dell'occupazione nella ricerca
  8.  All'articolo  14 della  legge  24  giugno  1997, n.  196,  sono
apportate le seguenti  modificazioni: a) al comma 1,  dopo le parole:
"19 dicembre 1992, n. 488;"  sono inserite le seguenti: "articolo 11,
comma 5, del  decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,  e relativa legge
di conversione 19 luglio 1994, n. 451";
  b) al  comma 2, dopo  le parole:  "degli enti pubblici  di ricerca"
sono inserite  le seguenti: "e  delle universita'" e dopo  le parole:
"consentito agli enti" sono inserite le seguenti: "e agli atenei";
  c) al comma  3, primo periodo, dopo le parole:  "rapporto di lavoro
con l'ente"  sono inserite le seguenti:  "o con l'ateneo" e  al terzo
periodo, dopo  le parole:  "corrisposto dall'ente", sono  inserite le
seguenti: "o dall'ateneo";
  d) al comma 4, le parole da:  "nonche' per l'anno 1998" fino a: "n.
451" sono sostituite  dalle seguenti: "nonche', dall'anno  1999 e con
riferimento agli atenei,  a valere sui trasferimenti  statali ad essi
destinati" e dopo le parole: "enti pubblici di ricerca" sono inserite
le seguenti: "e alle universita'".
 
           Note all'art. 5:
            -  Si  riporta il testo vigente  dell'art. 17 della legge
          5 ottobre 1991,  n.  317 (Interventi  per  l'innovazione  e
          lo  sviluppo  delle piccole imprese):
            "Art.  17   (Soggetti  beneficiari).   -  1.  I  consorzi
          e  le societa'  consortili  costituiti,   anche in    forma
          cooperativa,  fra piccole imprese  industriali, o  fra tali
          imprese  e    piccole imprese commerciali   e di   servizi,
          costituite anche  in forma   cooperativa, aventi  lo  scopo
          di  fornire  servizi,  anche    nell'ambito  del  terziario
          avanzato,  diretti  a    promuovere  lo   sviluppo,   anche
          tecnologico,  e  la realizzazione  della produzione,  della
          commercializzazione e   della  gestione    delle    imprese
          consorziate,  sono  ammessi  a  godere  dei benefici di cui
          agli articoli 20 e 24.
            2.    Possono fruire  degli  stessi  benefici di  cui  al
          comma 1  i consorzi e le societa'  consortili  fra  imprese
          artigiane  di  produzione  di beni e  servizi costituiti ai
          sensi dell'articolo 6  della legge 8 agosto  1985, n.  443,
          nonche'  i consorzi  e le   societa' consortili  costituiti
          dalle  predette  imprese e dalle imprese di cui  al comma 1
          del presente articolo.
            3.  Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i
          consorzi e  le  societa'    consortili,  anche    in  forma
          cooperativa,  ai    quali  alla  data  del 30   giugno 1990
          partecipano piccole  imprese industriali con non  piu'   di
          trecento    dipendenti, fermo   il   limite   del  capitale
          investito   indicato nell'articolo    1,  in    misura  non
          superiore  a  un sesto del numero complessivo delle imprese
          consorziate".
            - Si riporta il testo vigente  dell'art. 8  del  D.P.C.M.
          30  dicembre 1993,  n.  593  (Regolamento   concernente  la
          determinazione   e   la composizione   dei   comparti    di
          contrattazione   collettiva  di  cui all'art. 45,  comma 3,
          del decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29):
            "Art. 8    (Comparto del personale delle istituzioni    e
          degli  enti  di  ricerca  e  sperimentazione).      - 1. Il
          comparto di contrattazione collettiva  di cui  all'art.  2,
          comma  1, lettera  F), comprende  il personale dipendente:
            - dagli enti scientifici di ricerca  e di sperimentazione
          di  cui  al punto 6   della tabella allegata  alla legge 20
          marzo  1975,  n.    70,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni;
              - dall'Istituto superiore di sanita' (ISS);
            -  dall'Istituto    superiore per   la prevenzione   e la
          sicurezza del lavoro (ISPESL);
              - dall'Istituto italiano di medicina sociale;
              - dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
            -   dagli  istituti   di  ricerca    e    sperimentazione
          agraria  e talassografici;
              - dalle stazioni sperimentali per l'industria;
            -  dal  Centro  ricerche  esperienze  studi  applicazioni
          militari (C.R.E.S.A.M.);
            -      dall'Istituto  per    le    telecomunicazioni    e
          l'elettronica  della marina militare  "Giancarlo  Vallauri"
          (Marinateleradar);
              - dall'Area di ricerca di Trieste.
            2.   Il   contratto  collettivo nazionale  riguardante  i
          dipendenti pubblici di cui al comma 1 e' stipulato:
               a) per la parte pubblica:
            - dall'Agenzia    di  cui    all'art.  50  del    decreto
          legislativo  n. 29 /1993;
               b) per la parte sindacale:
            -    dalle      organizzazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative  sul  piano   nazionale   nell'ambito   del
          comparto di cui al presente articolo;
            -    dalle      confederazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale".
            - Si riporta il testo vigente  dell'art. 4,  della  legge
          17  febbraio  1982,    n.  46   (Interventi per   i settori
          dell'economia di  rilevanza nazionale):
            "Art. 4. - Per facilitare l'accesso della piccola e media
          industria al "Fondo  speciale  per  la  ricerca  applicata"
          nonche'  il trasferimento delle  conoscenze ed  innovazioni
          scientifiche    alle  stesse     aziende,  possono   essere
          concessi  contributi  alle    aziende  di cui   al presente
          articolo,  singole  o    consorziate,  a  fronte  di  spese
          sostenute per  lo  svolgimento  di  ricerche  di  carattere
          applicativo, fino ad un importo massimo  del 50  per  cento
          dei    costi  sostenuti   nel   limite di   200 milioni per
          singolo richiedente per anno.
            Le  ricerche  devono  essere  svolte  presso   laboratori
          esterni  pubblici e   privati   altamente  qualificati    e
          debitamente    autorizzati    dal  Ministro     per      il
          coordinamento    delle    iniziative    per    la   ricerca
          scientifica    e  tecnologica,     sentiti  i      Ministri
          dell'industria,      del   commercio   e  dell'artigianato,
          dell'agricoltura e delle  partecipazioni  statali,  che  li
          includera'  in  apposito  albo entro due mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
            L'IMI   eroghera'   i   contributi    su    presentazione
          delle      fatture   convenientemente   documentate,     in
          particolare sul tipo,   la  qualita',  il  contenuto  della
          ricerca e del servizio svolti.
            I  contributi  vengono  erogati  a valere sulla quota del
          fondo riserva  alla  piccola  e  media  industria,  per  un
          importo  massimo  pari  al  15  per  cento del totale della
          riserva disponibile in un anno.
            Il Ministro  per il coordinamento   delle iniziative  per
          la  ricerca scientifica   e tecnologica  adotta,  entro due
          mesi dall'entrata  in vigore  della   presente legge,    il
          regolamento  di attuazione  della presente norma".
            -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 2195 del codice
          civile:
            "Art. 2195    (Imprenditori soggetti   a  registrazione).
          -  Sono  soggetti all'obbligo  dell'iscrizione nel registro
          delle  imprese gli imprenditori che esercitano:
            1) un'attivita'  industriale diretta alla  produzione  di
          beni  o di servizi;
            2)  un'attivita'  intermediaria  nella  circolazione  dei
          beni;
            3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua  o  per
          aria;
              4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
              5) altre attivita' ausiliari delle precedenti.
            Le  disposizioni  della legge che  fanno riferimento alle
          attivita' e alle imprese commerciali si applicano,  se  non
          risulta  diversamente,  a  tutte  le  attivita' indicate in
          questo  articolo e alle imprese che le esercitano".
            - Si riporta   il testo dell'art.  14  della  legge    24
          giugno  1997,  n.    196  (Norme  in  materia di promozione
          dell'occupazione), come da ultimo modificato  dal  presente
          articolo:
            "Art.  14    (Occupazione nel settore  della ricerca).  -
          1. Con uno  o piu'  decreti del  Ministro  dell'universita'
          e della  ricerca scientifica e  tecnologica, una  quota, da
          determinarsi   annualmente,  delle  somme  disponibili,  di
          competenza della medesima amministrazione e a valere  sulle
          risorse finanziarie di cui    ai  provvedimenti:  legge  17
          febbraio    1982, n. 46,  e successive modificazioni; legge
          1  marzo  1986,  n. 64, e successive modificazioni; legge 5
          agosto 1988, n. 346; decreto-legge  22  ottobre   1992,  n.
          415,  e    relativa   legge   di conversione   19  dicembre
          1992,  n.   488;  articolo 11,  comma 5,  del decreto-legge
          16 maggio 1994. n. 299, e relativa legge di conversione  19
          luglio 1994, n. 541; e  decreto-legge 23 settembre 1994, n.
          547,  e  relativa legge di conversione 22 novembre 1994, n.
          644; decreto-legge 31 gennaio  1995, n.   26, e    relativa
          legge  di conversione  29 marzo 1995, n. 95;  decreto-legge
          8  febbraio 1995, n. 32,  e relativa legge di conversione 7
          aprile 1995, n. 104; decreto-legge    17  giugno  1996,  n.
          321, e  relativa  legge di  conversione 8  agosto  1996, n.
          421;  decreto   -legge   23   ottobre   1996,   n.  548,  e
          relativa  legge  di conversione  20   dicembre   1996,   n.
          641;      puo'   essere   assegnata prioritariamente,   per
          l'erogazione,   a piccole   medie imprese,    alle  imprese
          artigiane    e  ai soggetti di   cui agli articoli 17  e 27
          della legge    5    ottobre   1991,     n.     317,      di
          contributi      finalizzati  all'avviamento  di titolari di
          diploma  universitario,  di  laureati  e  di  dottori    di
          ricerca  ad   attivita'   di  ricerca,  con la  stipula  di
          contratti a  termine di lavoro  subordinato, anche a  tempo
          parziale, nell'ambito di  progetti  di  ricerca  di  durata
          predeterminata.
            2.  In   deroga alla  normativa concernente  il personale
          degli enti pubblici  di ricerca   e      delle  universita'
          e    in  attesa   del riordino   generale del   settore, e'
          consentito agli  enti    e agli atenei   medesimi,  in  via
          sperimentale,    nell'ambito    di    attivita'    per   il
          trasferimento tecnologico,    di  assegnare    in  distacco
          temporaneo ricercatori, tecnologi  e tecnici di  ricerca di
          cui    all'articolo  15 della legge  11 marzo 1988,  n. 67,
          presso  piccole  e    medie  imprese,  nonche'    presso  i
          soggetti  di  cui articoli  17 e  27 della  legge 5 ottobre
          1991, n. 317.
            3. L'assegnazione   di  cui  al    comma  2  comporta  il
          mantenimento  del  rapporto di   lavoro con l'ente    o con
          l'ateneo       assegnante,  con  l'annesso      trattamento
          economico   e   contributivo.   E'   disposta  su richiesta
          dell'impresa o  del soggetto  di  cui al  comma 2,   previo
          assenso  dell'interessato  e per  un periodo  non superiore
          a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla  base  di
          intese tra le parti, che regolano  le funzioni,  nonche' le
          modalita'  di    inserimento  dei  lavoratori   in distacco
          temporaneo  presso l'impresa  o il  soggetto  assegnatario.
          L'impresa    o  i soggetti   di cui  agli articoli 17  e 27
          della  legge 5  ottobre 1991,   n. 317,   corrispondono  un
          compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento
          corrisposto dall'ente
           o  dall'ateneo    assegnante, ai ricercatori,  tecnologi e
          tecnici di ricerca distaccati.
            4. Con i decreti di  cui  al  comma  1,  a  valere  sulle
          medesime  risorse  di    cui  alla   predetta disposizione,
          nonche', dall'anno  1999 e  con riferimento agli atenei,  a
          valere  sui  trasferimenti    statali  ad  essi  destinati,
          possono  essere   altresi' concesse  agli enti  pubblici di
          ricerca e   alle  universita',  i    quali  procedano  alle
          assegnazioni  in  distacco temporaneo  di cui  al comma  2,
          eventuali    integrazioni  dei  contributi         ordinari
          finalizzate    alla  copertura,   nella  misura determinata
          dai    medesimi   decreti,    degli     oneri     derivanti
          dall'assunzione,    in      sostituzione    del   personale
          distaccato,  di titolari  di   diploma universitario,    di
          laureati    o  di    dottori   di ricerca con contratto   a
          termine di lavoro subordinato  anche a tempo  parziale,  di
          durata  non    superiore a   quattro anni,  rinnovabile una
          sola volta, per attivita' di ricerca.
            5. I  decreti di  cui ai commi   1 e 4    determinano  le
          procedure  di  presentazione    e  di    selezione    delle
          richieste  di  contributo e  di integrazione,  gli  importi
          massimi    del  contributo  e  dell'integrazione per   ogni
          soggetto  beneficiario,   anche  in  relazione  alle   aree
          territoriali  interessate    nel  rispetto  delle finalita'
          stabilite dal decreto-legge  22  ottobre   1992,  n.   415,
          e     relativa   legge  di conversione  19  dicembre  1992,
          n.   488,   e   alla   possibilita'    di  confinanziamento
          comunitario,   la    differenziazione  del    contributo  e
          dell'integrazione    in    relazione    al  livello      di
          qualificazione    del  personale  da  assumere, l'eventuale
          ulteriore disciplina  del  distacco  temporaneo,    nonche'
          apposite  modalita'   di  monitoraggio   e  di verifica".
            -  Si    riporta  il    testo  vigente dell'art.   13 del
          decreto-legge 28 marzo   1997, n.    79,    convertito  con
          modificazioni,  dalla legge  28 maggio 1997, n. 140 (Misure
          urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica):
            "Art.  13      (Misure  fiscali a   sostegno dell'imprese
          industriali).
            - 1.  Alle imprese  che svolgono   attivita'  industriale
          ai  sensi  dell'articolo  2195,   comma primo,   del codice
          civile e'    concesso  un  credito  di  imposta  in  misura
          percentuale  sull'importo  delle  spese per l'attivita'  di
          ricerca   industriale   e di   sviluppo    ammesse    dalla
          vigente  disciplina   comunitaria per   gli aiuti  di Stato
          in  materia,  secondo  le  modalita'  di  cui  al  presente
          articolo.
            2. Previa ripartizione dello stanziamento di cui al comma
          6  su  base  regionale  secondo  i  criteri  previsti   con
          deliberazione  del  CIPE  1997  per    l'erogazione   delle
          agevolazioni   di cui  al  decreto -legge  22 ottobre 1992,
          n.  415, convertito, con modificazioni,    dalla  legge  19
          dicembre     1992.     n.    488,      l'agevolazione    e'
          riconosciuta  secondo l'ordine cronologico di presentazione
          della dichiarazione prevista al presente comma   e  non  e'
          cumulabile  con altre  agevolazioni disposte per le  stesse
          attivita' con   norme dello   Stato o delle    regioni.  Le
          somme  non    impegnate  per mancanza   di richieste valide
          delle singole regioni sono  revocate e   ripartite  tra  le
          rimanenti  regioni    con  le modalita'   di     cui   alla
          predetta    deliberazione   del     CIPE.   Gli interessati
          presentano  al Ministero dell'industria, del   commercio  e
          dell'artigianato     una    dichiarazione      sottoscritta
          dal      legale  rappresentante    dell'impresa    e    dal
          responsabile   del   progetto   di innovazione,  alla quale
          sono  allegati   la relativa   certificazione  sottoscritta
          dal    presidente   del    collegio  sindacale  ovvero,  in
          mancanza,  da     un  revisore  dei     conti   o   da   un
          professionista  iscritto nell'albo  dei revisori  dei conti
          o da  un professionista   iscritto nell'albo   dei  dottori
          commercialisti,    in  quello    dei  ragionieri   e periti
          commerciali o in quello  dei consulenti del lavoro, nonche'
          la perizia giurata di  un    professionista  competente  in
          materia,  iscritto  al    relativo    albo   professionale,
          attestante  la  congruita'  e  la inerenza delle spese alle
          tipologie ammissibili. Alla  consegna  delle  dichiarazioni
          il     Ministero    dell'industria,   del    commercio    e
          dell'artigianato accerta esclusivamente  la  disponibilita'
          dei fondi.
            3.    Il  Ministro    dell'industria,  del    commercio e
          dell'artigianato rende   nota    la  data    dell'accertato
          esaurimento    dei fondi   con   un comunicato   pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica italiana.  A
          decorrere  dal    momento nel quale  e' stato  accertato il
          predetto  esaurimento   dei  fondi  non  possono     essere
          presentate  dichiarazioni   per  ottenere  le  agevolazioni
          di  cui  al  presente articolo. Ove  si rendano disponibili
          ulteriori        risorse    finanziarie,    il     Ministro
          dell'industria,  del   commercio e   dell'artigianato puo'.
          con   proprio decreto    da  pubblicare,    nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica    italiana, stabilire   nuovi
          termini  per la  presentazione delle dichiarazioni.
            3  -bis.  Per    la  revoca   delle   agevolazioni     si
          applicano  le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1,
          2,  3,  5  e  6  della  legge  5  ottobre 1991, n. 317.   I
          provvedimento  di  revoca  delle  agevolazioni  costituisce
          titolo    per l'iscrizione a ruolo,  ai sensi dell'articolo
          67, comma 2,  del decreto del Presidente della   Repubblica
          28  gennaio  1988,  n.  43,    delle  somme utilizzate come
          credito   di  imposta  nonche'  dei  relativi  interessi  e
          sanzioni.
            4.    Con  uno    o  piu'    regolamenti  del    Ministro
          dell'industria,   del commercio   e   dell'artigianato,  di
          concerto    con   il Ministro   delle finanze,  sentito  il
          Ministro   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica
          e  tecnologica,  da emanare  entro trenta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ai  sensi
          dell'articolo  17, comma  3, della  legge  23 agosto  1988,
          n.  400,  sono stabilite  le modalita' di attuazione  e  in
          particolare:
               a) le tipologie di spesa ammissibili;
            b)   l'entita'    e  la    modulazione  dell'agevolazione
          concedibile, per tipologia  di spesa  e per   categoria  di
          beneficiari,  tenendo    anche conto   dei criteri   e  dei
          limiti   previsti   dalla vigente    normativa  dell'Unione
          europea  in  materia di trasferimenti statali alle imprese,
          nonche' dell'incremento delle   spese di cui al  comma    1
          rispetto  alla media   delle analoghe  spese  sostenute nei
          tre  periodi di  imposta precedenti;
            c)  la definizione  delle condizioni  e dei  criteri  per
          l'accesso    automatico    all'agevolazione    tramite   la
          dichiarazione di cui al comma 2:
            d)   i   controlli   successivi   sulle   modalita'    di
          utilizzo dell'agevolazione;
            e)  i  casi   di revoca delle agevolazioni e le  relative
          modalita' di restituzione.
            5. Per  le finalita' di cui   al  presente  articolo,  al
          fondo  di  cui  all'articolo 14   della legge 17   febbraio
          1982, n. 46,  e' conferita, per ciascuno degli  anni 1998 e
          1999, la somma  di lire 350 miliardi.   Con  le    medesime
          modalita'  di  cui    al  comma  4 possono   essere emanate
          disposizioni  integrative dei   regolamenti   ivi  previsti
          al  fine   di coordinarli   con  i decreti  legislativi  di
          attuzione della  delega disposta  dall'articolo 3,    comma
          162, lettera  g),  della legge  23 dicembre 1996, n. 662.
            6.  All'onere  derivante  dall'attuazione    del presente
          articolo, pari a lire   350 miliardi annui    per  ciascuno
          degli    anni 1998 e   1999, si provvede mediante riduzione
          per  i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa  di  cui
          alla  tabella  C    della  legge  23 dicembre 1996, n. 663,
          relative alle seguenti leggi:
            Decreto  del  Presidente  della   Repubblica    n.    649
          del    1972   e decreto-legge n.  11 del  1993, convertito,
          con   modificazioni,  dalla  legge  n.  70  del  1993:  100
          miliardi;
            Legge  n.    385 del l978   (adeguamento della disciplina
          dei compensi per lavoro straordinario): 200 miliardi;
            Legge  n.  16  del  1980    (disposizioni  concementi  la
          corresponsione di indennizzi): 50 miliardi.
            7.  Il   Minstro del tesoro  e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            - Si  riporta il testo vigente  dell'art. 4  della  legge
          25  ottobre  1968,  n.  1089    (Conversione  in legge, con
          modificazioni, del decreto legge   30   agosto   1968,   n.
          918,    recante    provvidenze    creditizie,  agevolazioni
          fiscali  e sgravio di  oneri sociali per    favorire  nuovi
          investimenti     nei    settori      dell'industria,    del
          commercio   e dell'artigianato e nuove norme sui  territori
          depressi  del  centronord, sulla   ricerca   scientifica  e
          tecnologica e  sulle  ferrovie  dello Stato.):
            "Art. 4. - Allo scopo di   accelerare il progresso  e  lo
          sviluppo  del  sistema industriale del Paese e  la adozione
          delle  tecnologie  e  delle  tecniche  piu'  avanzate    e'
          autorizzata  la  spesa  di   lire 100 miliardi da destinare
          alla ricerca applicata.  La somma e'  costituita  in  fondo
          speciale  presso    l'Istituto  mobiliare italiano che   lo
          amministra con le modalita'  proprie  dell'istituto  ed  in
          base   ad  apposita  convenzione  da  stipularsi    tra  il
          Ministro  per    il tesoro e  l'IMI. Il  fondo ha carattere
          rotativo.
            L'IMI e'  tenuto ad erogare le  disponibilita' del  fondo
          di    cui al comma  precedente  secondo  le   direttive  di
          politica  di  ricerca scientifica  e  tecnoloca   nazionale
          ed   i   settori   prioritari  di intervento  che  il  CIPE
          determina  annualmente,  su  proposta  del Ministro per  il
          coordiamento della ricerca scientifica e tecnologica:
            a)  sotto forma di partecipazione al capitale di societa'
          di ricerca costituite  da  enti  pubblici  economici,    da
          imprese industriali o loro consorzi;
            b)  sotto  forma di  crediti agevolati  ad enti  pubblici
          economici, imprese industriali o  loro  consorzi    nonche'
          alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a):
            c)    sotto   forma di  interventi  nella  spesa  - nella
          misura  non superiore al   70 per cento dei    progetti  di
          ricerca  -   presentati dai soggetti di cui alla precedente
          lettera b), disciplinati da contratti che  prevederanno  il
          rimborso  degli  interventi  in  rapporto al successo della
          ricerca ovvero, in  caso  contrario,  l'acquisizione  degli
          studi e dei risultati della ricerca all'IMI.
            In    via    eccezionale    il   CIPE   su proposta   del
          Ministro    per    il  coordinamento     della      ricerca
          scientifica  e    tecnologica   puo',   per programmi   che
          hanno per   obiettivo   la   promozione  della    industria
          nazionale  in settori  tecnologicamente avanzati e ad  alto
          impiego  di   lavoro,      elevare   l'intervento      fino
          all'ammontare  complessivo    delle spese previste   per la
          ricerca  applicata e dei costi   non  ricorrenti  necessari
          allo sviluppo del prodotto;
            d) sotto forma di contributi nella  spesa - in misura non
          superiore  al  20  per  cento  -  dei   progetti di ricerca
          presentati dai soggetti di cui sopra    aventi  particolare
          rilevanza  tecnologica  da riconoscersi, di volta in volta,
          dal  CIPE,    il  quale  potra'  consentire,  altresi,   la
          cumulabilita'  di  detti  contributi  con le altre forme di
          intervento di cui alle precedenti lettere  b)  e    c).  La
          quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sara'
          determinata dal CIPE.
            I    programmi,   i   progetti   e le   singole  proposte
          esecutive    con  l'indicazione     delle     forme      di
          utilizzazione    dei    risultati    della  ricerca,   sono
          presentati   dagli interessati   all'IMI,    che,    previa
          istruttoria,      li  trasmette    al    Minstro  per    il
          coordinarnento  della ricerca scientifica e tecnologica.
            Il   Ministro   per   il   coordinamento della    ricerca
          scientifica   e tecnologica, che partecipa  di diritto alle
          riunioni  del    CIPE  per  la  trattazione  della  materia
          prevista dal presente articolo, verifica la conformita' dei
          progetti  agli    indirizzi  della    politica  scientifica
          nazionale emanati  dal CIPE   a norma del    secondo  comma
          del  presente  articolo e li sottopone all'approvazione del
          CIPE.
            Entro  il  15  settembre  di ogni anno il Ministro per il
          coordinimento della  ricerca   scientifica e    tecnologica
          riferisce    al  CIPE   sulla gestione del   fondo ai  fini
          degli adempimenti  di cui  al precedente comma, e trasmette
          relazione in materia al Parlamento.
            In   relazione   all'impegno   e   alla vastita'    della
          ricerca  l'IMI scegliera' le forme di intervento  di cui al
          secondo  comma,  valutando  il rischio economico  e tecnico
          connesso alla ricerca.  A seconda dei tipi   di  intervento
          prescelti,  l'IMI,  in sede  di convenzione  o di contratto
          con gli  enti  economici,  le imprese  o  i loro   consorzi
          richiedenti,  e  tenendo  conto   dell'impegno finanziario,
          concordera'  i  termini    dell'interesse    nazionale    o
          privato  dei  risultati  della ricerca.
            Una   quota   parte   dai   fondo   di  cui  al  presente
          articolo,  da determinarsi a  cura del CIPE,  dovra' essere
          destinata  alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole  e
          medie imprese anche consorziali.
            Hanno  la  precedenza negli  interventi IMI, nelle  forme
          di   cui al secondo   comma del   presente  articolo,    le
          societa'    costituite  dagli  enti  pubblici economici, le
          imprese,  e loro consorzi, che dispongano  di  personale  e
          laboratori  di  ricerca  attrezzati  per    una immediata e
          adeguata  verifica  delle  possibilita' di    trasferimento
          sul    piano  produttivo dei risultati  della ricerca o che
          collaborino a progetti di rilevanza internazionale.
            Dei  risultati  delle  ricerche  sara' riferito  con   la
          relazione  previsionale  e  programmatica da presentarsi al
          Parlamento".
            - La legge 17 febbraio 1982,  n. 46, reca "Interventi per
          i settori dell'economia  di    rilevanza  nazionale".    Si
          riporta  il   testo vigente dell'articolo 10 della predetta
          legge:
            "Art. 10.  - In  relazione a particolari   obiettivi  nei
          settori  di  rispettivo   interesse, le  imprese,  gli enti
          di    ricerca,  gli     enti  pubblici      economici,   le
          amministrazioni   pubbliche,     anche  regionali,  possono
          proporre    al  Ministro    per  il  coordinamento    delle
          iniziative  per  la ricerca   scientifica e tecnologica gli
          oggetti delle ricerche da commettere con i contratti.
            Nel  caso  in  cui  la    ricerca   sia   effettuata   su
          proposta    di  un'amministrazione pubblica o che questa vi
          sia comunque interessata, il contratto deve prevedere    la
          partecipazione,   in   forma   appropriata,  di       detta
          amministrazione,  al   fine   di    definire  compiti     e
          responsabilita'    in relazione   a   quanto disposto   dal
          secondo  comma dell'articolo precedente".