Art. 5. (a)
                      Criteri di organizzazione
(( (abrogato). ))
  (a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Si trascrive il testo dell'art. 5 abrogato:
  "Art.  5.  (Criteri  di  organizzazione).  -  1. Le amministrazioni
pubbliche sono ordinate secondo i seguenti criteri:
   a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee,  distinguendo
tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
   b)  collegamento delle attivita' degli uffici attraverso il dovere
di comunicazione interna  ed  esterna  ed  interconnessione  mediante
sistemi   informatici   e   statistici  pubblici,  nei  limiti  della
riservatezza e della segretezza di cui all'articolo 24 della legge  7
agosto 1990, n. 241;
   c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per
l'informazione   ai   cittadini,   e,   per   ciascun   procedimento,
attribuzione ad un unico ufficio  della  responsabilita'  complessiva
dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   d)  armonizzazione  degli  orari  di  servizio,  di apertura degli
uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari  delle
amministrazioni  pubbliche dei Paesi della Comunita' europea, nonche'
con quelli del lavoro privato;
   e) responsabilita' e collaborazione di tutto il personale  per  il
risultato dell'attivita' lavorativa;
   f) flessibilita' nell'organizzazione degli uffici e nella gestione
delle   risorse   umane  anche  mediante  processi  di  riconversione
professionale e di mobilita' del personale  all'interno  di  ciascuna
amministrazione, nonche' tra amministrazioni ed enti diversi".