Art. 5.
                          Poteri sostitutivi
  1.  Con  riferimento alle  funzioni  e  ai compiti  spettanti  alle
regioni  e agli  enti locali,  in caso  di accertata  inattivita' che
comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla
Unione  europea  o  pericolo  di  grave  pregiudizio  agli  interessi
nazionali, il Presidente del Consiglio  dei Ministri, su proposta del
Ministro  competente per  materia, assegna  all'ente inadempiente  un
congruo termine per provvedere.
  2.  Decorso inutilmente  tale termine,  il Consiglio  dei Ministri,
sentito il soggetto inadempiente,  nomina un commissario che provvede
in via sostitutiva.
  3. In casi di assoluta urgenza,  non si applica la procedura di cui
al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento
di  cui al  comma 2,  su proposta  del Presidente  del Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal  modo  adottato  ha  immediata esecuzione  ed  e'  immediatamente
comunicato rispettivamente alla Conferenza  permanente per i rapporti
tra  lo Stato,  le regioni  e  le province  autonome di  Trento e  di
Bolzano,  di  seguito  denominata "Conferenza  Statoregioni"  e  alla
Conferenza   Stato-Citta'    e   autonomie   locali    allargata   ai
rappresentanti delle  comunita' montane,  che ne possono  chiedere il
riesame,  nei termini  e con  gli effetti  previsti dall'articolo  8,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  4. Restano ferme  le disposizioni in materia  di poteri sostitutivi
previste dalla legislazione vigente.
 
          Nota all'art. 5:
            - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 59/1997 si veda
          in nota all'art. 4.