Art. 5 
               Finalita' e destinatari della vigilanza 
 
  1. La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla  presente  parte
ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti  e  la
sana prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo  riguardo  alla
tutela degli investitori e alla stabilita', alla competitivita' e  al
buon funzionamento del sistema finanziario. 
  2.  La  Banca  d'Italia  e'  competente  per  quanto  riguarda   il
contenimento del rischio e la stabilita' patrimoniale. 
  3. La CONSOB e' competente per quanto riguarda la trasparenza e  la
correttezza dei comportamenti. 
  4. La Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri  di  vigilanza
nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza
delle disposizioni regolanti le materie di competenza. 
  5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo  coordinato  anche
al fine  di  ridurre  al  minimo  gli  oneri  gravanti  sui  soggetti
abilitati  e  si  danno  reciproca  comunicazione  dei  provvedimenti
assunti e delle irregolarita' rilevate nell'esercizio  dell'attivita'
di vigilanza.