Art. 5 Finalita' e destinatari della vigilanza 1. La vigilanza sulle attivita' disciplinate dalla presente parte ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilita', alla competitivita' e al buon funzionamento del sistema finanziario. 2. La Banca d'Italia e' competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilita' patrimoniale. 3. La CONSOB e' competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. 4. La Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. 5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.