Art. 5.
                            Impugnazioni

  1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7,
e  per  i  relativi  ricorsi  si  applicano  le  disposizioni  di cui
all'articolo  328,  commi  2  e  4, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
  2.  Contro  le  sanzioni  disciplinari  diverse da quelle di cui al
comma  l  e'  ammesso  ricorso  da  parte degli studenti nella scuola
secondaria  superiore  e  da  parte  dei genitori nella scuola media,
entro  quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad
un  apposito  organo  di  garanzia  interno  alla scuola, istituito e
disciplinato  dai  regolamenti delle singole istituzioni scolastiche,
del  quale  fa  parte  almeno  un rappresentante degli studenti nella
scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
  3.  L'organo  di  garanzia  di  cui al comma 2 decide, su richiesta
degli  studenti  della  scuola  secondaria superiore o di chiunque vi
abbia  interesse,  anche  sui conflitti che sorgano all'interno della
scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
  4.  Il  dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide
in  via  definitiva  sui reclami proposti dagli studenti della scuola
secondaria  superiore  o  da  chiunque  vi abbia interesse, contro le
violazioni  del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti
degli  istituti.  La decisione e' assunta previo parere vincolante di
un  organo  di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore,
da  due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti
e  da  un  genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e
presieduto  da  una  persona  di  elevate  qualita'  morali  e civili
nominata  dal  dirigente  dell'amministrazione scolastica periferica.
Per  la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due
genitori.
 
           Nota all'art. 5:
            -  Per  il testo dell'art. 328,  commi 2 e 4, del decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda  in  note  alle
          premesse.