Art. 5 
                        Permesso di soggiorno 
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5) 
 
  1. Possono soggiornare nel territorio  dello  Stato  gli  stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che  siano  muniti  di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma  del
presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno
o titolo equipollente rilasciato dalla competente  autorita'  di  uno
Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle  condizioni
previsti da specifici accordi. 
  2. Il permesso di  soggiorno  deve  essere  richiesto,  secondo  le
modalita' previste nel regolamento di attuazione, al  questore  della
provincia in cui lo straniero si trova entro otto  giorni  lavorativi
dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le
attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. 
Il regolamento di attuazione puo'  prevedere  speciali  modalita'  di
rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di  turismo,  di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per  l'esercizio
delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in  case  di
cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
  3. La durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti  stabiliti  dal  presente  testo  unico  o  in
attuazione  degli  accordi  e  delle  convenzioni  internazionali  in
vigore. La durata non puo' comunque essere: 
   a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; 
   b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove  mesi,  per
lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione; 
   c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di  un  corso
per studio o per formazione debitamente certificata; il  permesso  e'
tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; 
   d)  superiore  a  due  anni,  per  lavoro  autonomo,  per   lavoro
subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari; 
   e) superiore alle  necessita'  specificamente  documentate,  negli
altri casi consentiti dal presente testo unico o dal  regolamento  di
attuazione. 
  4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo
straniero al questore della provincia in cui si trova  almeno  trenta
giorni prima della scadenza ed  e'  sottoposto  alla  verifica  delle
condizioni previste  per  il  rilascio  o  delle  diverse  condizioni
previste dal presente testo unico.  Fatti  salvi  i  diversi  termini
previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata  non  superiore  al
doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. 
  5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati  e,  se
il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il
soggiorno nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti  nuovi
elementi che ne consentano  il  rilascio  e  che  non  si  tratti  di
irregolarita' amministrative sanabili. 
  6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono  essere
altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi  in  Italia,  quando  lo  straniero  non  soddisfi  le
condizioni di soggiorno applicabili in uno  degli  Stati  contraenti,
salvo  che  ricorrano  seri  motivi,  in  particolare  di   carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali  o  internazionali
dello Stato italiano. 
  7.  Gli  stranieri  muniti  del  permesso  di  soggiorno  o  titolo
equipollente rilasciato  dall'autorita'  di  uno  Stato  appartenente
all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono  tenuti  a
dichiarare la loro presenza  al  questore  con  le  modalita'  e  nei
termini di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata idonea  ricevuta
della dichiarazione di soggiorno. Ai  contravventori  si  applica  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a
lire 600 mila. Qualora la  dichiarazione  non  venga  resa  entro  60
giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo' essere  disposta
l'espulsione amministrativa. 
  8. Il permesso  di  soggiorno,  la  ricevuta  di  dichiarazione  di
soggiorno e  la  carta  di  soggiorno  di  cui  all'articolo  9  sono
rilasciati    su    modelli    a    stampa,    con    caratteristiche
anticontraffazione,  conformi  ai   tipi   approvati   dal   Ministro
dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 16 dicembre 1996. 
  9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o  convertito
entro venti giorni dalla data in cui e' stata presentata la  domanda,
se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo
unico e dal regolamento di attuazione per il  permesso  di  soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di  permesso
da rilasciare in applicazione del presente testo unico.