Art. 5.
  Possono partecipare all'asta in  veste di operatori i sottoindicati
soggetti,  purche'  abilitati  allo  svolgimento di  almeno  uno  dei
servizi  di investimento  di cui  all'art.  1, comma  5, del  decreto
legislativo 24 febbraio  1998, n. 58 (testo  unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria):
  a)  le  banche italiane,  comunitarie  ed  extracomunitarie di  cui
all'art. 1, comma  2, lettere a), b) e c),  del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di
cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
  le banche comunitarie possono  partecipare all'asta anche in quanto
esercitino  le  attivita'  di  cui all'art.  16  del  citato  decreto
legislativo  n. 385  del 1993  senza stabilimento  di succursali  nel
territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti
previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
  le banche  extracomunitarie possono  partecipare all'asta  anche in
quanto  esercitino le  attivita' di  intermediazione mobiliare  senza
stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia
rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del
menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
  b)  le  societa'  di  intermediazione mobiliare  e  le  imprese  di
investimento extracomunitarie di cui all'art.  1, comma 1, lettere e)
e  g)  del  citato  decreto  legislativo n.  58  del  1998,  iscritte
nell'albo istituito presso la Consob  ai sensi dell'art. 20, comma 1,
del medesimo  decreto legislativo, ovvero le  imprese di investimento
comunitarie  di cui  alla  lettera f)  del citato  art.  1, comma  1,
iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.
  Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
  La Banca  d'Italia e' autorizzata a  stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.