Art. 5.
                               Garanzie
  5.1 L'Istituto,  in relazione ai  rischi elencati all'articolo  1 e
alle operazioni elencate all'art. 3,  e' autorizzato, nei casi in cui
sia  tecnicamente  possibile, a  rilasciare,  in  luogo di  coperture
assicurative, garanzie fidejussorie.