Art. 5. Comitato scientifico 1. E' istituito presso l'Osservatorio, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, un comitato scientifico composto da sette qualificati esperti nel campo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. Con lo stesso decreto e' nominato il presidente del comitato, individuato fra i componenti. 2. L'Osservatorio puo' avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attivita', del supporto di esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica qualificazione ed esperienza in materia di documentazione, statistica, informatica, antropologia, sociologia. 3. Le amministrazioni statali di cui all'art.127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come sostituito dall'art.1, comma 5, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, designano uno o piu' referenti per i rapporti con l'Osservatorio.