Art. 5.
                         Comitato scientifico
  1. E' istituito presso l'Osservatorio, con decreto del Ministro per
la solidarieta'  sociale, un  comitato scientifico composto  da sette
qualificati  esperti nel  campo degli  stupefacenti e  delle sostanze
psicotrope.  Con lo  stesso  decreto e'  nominato  il presidente  del
comitato, individuato fra i componenti.
  2. L'Osservatorio puo' avvalersi,  per lo svolgimento delle proprie
attivita',  del  supporto di  esperti,  anche  esterni alla  pubblica
amministrazione,   in  possesso   di   specifica  qualificazione   ed
esperienza  in materia  di  documentazione, statistica,  informatica,
antropologia, sociologia.
  3. Le  amministrazioni statali di  cui all'art.127 del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.   309  del  1990,  come  sostituito
dall'art.1, comma 5,  della legge 18 febbraio 1999,  n. 45, designano
uno o piu' referenti per i rapporti con l'Osservatorio.