Art. 5.
                          Norma transitoria
  1. Per gli  esponenti in carica alla data di  entrata in vigore del
presente regolamento la  mancanza dei requisiti di  cui agli articoli
2, 3 e 4, non previsti  dalla normativa previgente, non rileva per il
mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.
  2. Per gli esponenti di SGR e SICAV, in carica alla data di entrata
in vigore del presente regolamento,  la mancanza dei requisiti di cui
all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva per
il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 11 novembre 1998
                                                  Il Ministro: Ciampi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1998
  Registro n. 6 Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 10