Art. 5.

  1.  All'onere  derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e
2,  valutato complessivamente in lire 40.000 milioni per l'anno 1999,
si  provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa
alla   quota   dello   Stato  dell'otto  per  mille  IRPEF,  iscritta
nell'unita' previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" -
Cap.  6878,  dello  stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi
dell'articolo  48  della  legge  20 maggio 1985, n. 222, ampliando le
finalita' previste dal medesimo articolo.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.