Art. 5 Comitato di valutazione 1. Il C.N.R., secondo criteri e modalita' stabilite dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, costituisce un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attivita' complessiva dell'ente e dei suoi singoli istituti, con procedure trasparenti ed esiti pubblici, ferma restando la valutazione dell'attivita' amministraiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 5: - L'art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, cosi' recita: "1. E' istituito, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non piu' di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato opera per il sostegno alla qualita' e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, secondo autonome determinazioni con il compito di indicare i criteri generali per le attivita' di valutazione dei risultati della ricerca, di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, degli enti e delle istituzioni scientifiche e di ricerca, dei programmi e progetti scientifici e tecnologici e delle attivita' di ricerca, favorendo al riguardo il confronto e la cooperazione tra le diverse istituzioni operanti nel settore, nazionali e internazionali". - Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".