Art. 5
                       Comitato di valutazione

  1. Il C.N.R., secondo criteri e modalita' stabilite dal comitato di
indirizzo   per   la   valutazione   della  ricerca  (CIVR),  di  cui
all'articolo  5,  comma  1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204,  costituisce  un  apposito comitato incaricato della valutazione
dei  risultati  scientifici  e tecnologici dell'attivita' complessiva
dell'ente  e  dei suoi singoli istituti, con procedure trasparenti ed
esiti   pubblici,   ferma   restando  la  valutazione  dell'attivita'
amministraiva  ai  sensi  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni.
 
            Note all'art. 5:
            -  L'art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. 5 giugno 1998, n.
          204, cosi' recita:
            "1.      E'   istituito,      presso      il    Ministero
          dell'universita'   e      della  ricerca  scientifica     e
          tecnologica, il  comitato di indirizzo  per la  valutazione
          della  ricerca   (CIVR), composto da non piu'  di 7 membri,
          anche  stranieri,     di   comprovata   qualificazione   ed
          esperienza,    scelti   in   una   pluralita'   di   ambiti
          metodologici e disciplinari. Il  comitato  opera  per    il
          sostegno    alla qualita'   e alla   migliore utilizzazione
          della  ricerca    scientifica  e   tecnologica   nazionale,
          secondo autonome determinazioni con il  compito di indicare
          i  criteri    generali per le attivita' di  valutazione dei
          risultati della  ricerca, di promuovere la sperimentazione,
          l'applicazione e  la diffusione  di metodologie, tecniche e
          pratiche di valutazione,  degli enti e   delle  istituzioni
          scientifiche  e    di ricerca,   dei programmi   e progetti
          scientifici e tecnologici e  delle attivita' di    ricerca,
          favorendo  al  riguardo il confronto e la  cooperazione tra
          le diverse  istituzioni operanti nel settore,  nazionali  e
          internazionali".
            -    Il    D.Lgs.  3    febbraio   1993,   n. 29,   reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico   impiego, a norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".