Art. 5.
       (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)
1.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro  centoventi  giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1,
sentite  le  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia, che
esprimono  il  parere  entro trenta giorni dalla data di trasmissione
dello  schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate
le   mansioni   che,   in   relazione   all'attivita'   svolta  dalle
amministrazioni  pubbliche  e  dagli enti pubblici non economici, non
consentono  l'occupazione  di  lavoratori disabili o la consentono in
misura  ridotta.  Il  predetto  decreto  determina altresi' la misura
della eventuale riduzione.
2.  I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del
trasporto  pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per
quanto  concerne  il personale viaggiante e navigante, all'osservanza
dell'obbligo  di  cui  all'articolo  3.  Sono  altresi'  esentati dal
predetto  obbligo  i  datori  di  lavoro  pubblici e privati del solo
settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente
adibito alle aree operative di esercizio e regolarita' dell'attivita'
di trasporto.
3.  I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per
le  speciali  condizioni  della  loro attivita', non possono occupare
l'intera   percentuale  dei  disabili,  possono,  a  domanda,  essere
parzialmente  esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione
che  versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui
all'articolo  14  un  contributo  esonerativo per ciascuna unita' non
assunta,  nella  misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per
ciascun lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare  entro  centoventi  giorni dalla data di cui all'articolo 23,
comma  1,  sentita  la  Conferenza  unificata  e  sentite altresi' le
Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia, che esprimono il
loro  parere  con le modalita' di cui al comma 1, sono disciplinati i
procedimenti   relativi   agli   esoneri   parziali   dagli  obblighi
occupazionali,   nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  loro
concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
5.  In  caso  di  omissione  totale  o  parziale  del  versamento dei
contributi  di  cui al presente articolo, la somma dovuta puo' essere
maggiorata,  a  titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al
24  per cento su base annua. La riscossione e' disciplinata secondo i
criteri previsti al comma 7.
6.  Gli  importi  dei  contributi  e  della  maggiorazione  di cui al
presente  articolo  sono  adeguati  ogni  cinque anni con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo
23,  comma  1,  determinano  i  criteri  e  le  modalita' relativi al
pagamento,  alla  riscossione e al versamento, al Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui
al presente articolo.
8.   I   datori   di  lavoro,  pubblici  e  privati,  possono  essere
autorizzati,  su  loro  motivata  richiesta, ad assumere in un'unita'
produttiva  un  numero  di  lavoratori aventi diritto al collocamento
obbligatorio  superiore  a quello prescritto, portando le eccedenze a
compenso  del  minor  numero  di  lavoratori  assunti in altre unita'
produttive  della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la
compensazione puo' essere operata in riferimento ad unita' produttive
ubicate in regioni diverse.