Art. 5
                   Funzioni di gestore del mercato

  1.  La  gestione  economica del mercato elettrico e' affidata ad un
gestore  del  mercato.  Il  gestore  del  mercato e' una societa' per
azioni,  costituita  dal gestore della rete di trasmissione nazionale
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Esso  organizza  il  mercato  stesso  secondo criteri di neutralita',
trasparenza,  obiettivita',  nonche'  di  concorrenza tra produttori,
assicurando   altresi'   la   gestione   economica   di   un'adeguata
disponibilita'  della  riserva di potenza. La disciplina del mercato,
predisposta  dal  gestore  del mercato entro un anno dalla data della
propria   costituzione,   e'   approvata  con  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita'
per  l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel
rispetto  dei  predetti criteri, i compiti del gestore del mercato in
ordine  al  bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi
di produttori e importatori di energia elettrica che non si avvalgono
di quanto disposto dall'articolo 6.
  2.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica
il  dispacciamento  passante.  Entro  il  1  gennaio 2001 l'ordine di
entrata  in  funzione delle unita' di produzione di energia elettrica
nonche'  la  selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi
ausiliari offerti e' determinato, salvo quanto previsto dall'articolo
11,  secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui
questo  viene  applicato,  il  gestore del mercato assume la gestione
delle  offerte  di  acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di
tutti  i  servizi connessi. Fino alla medesima data il gestore di cui
all'articolo  3  pone  a  disposizione  degli  operatori  una sede di
negoziazione   dei   contratti  bilaterali.  I  contratti  bilaterali
stipulati  all'esterno  della predetta sede sono trasmessi al gestore
della rete in copia conforme all'originale.
  3.  L'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas e' competente, ai
sensi  dell'articolo 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, anche per
le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e
di contratti d'importazione ed esportazione.
 
           Nota all'art. 5:
            -    L'art.    20,  comma   4,   della   citata direttiva
          96/92/CE,  cosi' recita:
            "4.   In  caso    di    controversie    transfrontaliere,
          l'autorita'  competente per la soluzione delle controversie
          e' quella che copre la rete  dell'acquirente  unico  o  del
          gestore della rete che ne nega l'uso o l'accesso".