Art. 5. Norme transitorie 1. La commercializzazione di prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente che non risultino conformi al presente regolamento, e' consentita non oltre il 31 marzo 1999, e comunque non oltre lo smaltimento delle scorte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 ottobre 1998 Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Visto: il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1999 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 68