Art. 5
  Obblighi del datore di lavoro in ordine alla prevenzione incendi
             evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso
  1.  Il  datore  di lavoro, nel corso delle operazioni e dei servizi
portuali, deve:
  a) prevedere, in caso di operazioni nave-nave, un mezzo  nautico  o
idoneo  mezzo  collettivo  di salvataggio allo scopo di garantire sia
l'evacuazione   dei   lavoratori   sia   l'eventuale   trasporto   di
infortunati;
  b)  avvalersi  del  "servizio integrativo antincendio portuale", di
cui alla legge 13 maggio 1940, n.690 ed alla legge 27 dicembre  1973,
n.850,  in  tutti  i  casi  previsti dall'Autorita' in regolamenti od
ordinanze, emanati su conforme parere del comandante provinciale  dei
vigili  dei  fuoco,  ferma  restando  la  possibilita'  di  avvalersi
dell'autoproduzione prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
 
          Note all'art. 5:
          - Il testo della legge 13  maggio  1940,  n.  690  recante:
          "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei
          porti"  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio
          1940, n. 153.
          - Il testo della legge 27 dicembre 1973,  n.  850  recante:
          "Aumento  degli organici del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco"  e'  pubblicato  nel  supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1973, n. 334.
          - Per il testo della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si veda
          nelle note alle premesse.