Art. 5 Obblighi del datore di lavoro in ordine alla prevenzione incendi evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso 1. Il datore di lavoro, nel corso delle operazioni e dei servizi portuali, deve: a) prevedere, in caso di operazioni nave-nave, un mezzo nautico o idoneo mezzo collettivo di salvataggio allo scopo di garantire sia l'evacuazione dei lavoratori sia l'eventuale trasporto di infortunati; b) avvalersi del "servizio integrativo antincendio portuale", di cui alla legge 13 maggio 1940, n.690 ed alla legge 27 dicembre 1973, n.850, in tutti i casi previsti dall'Autorita' in regolamenti od ordinanze, emanati su conforme parere del comandante provinciale dei vigili dei fuoco, ferma restando la possibilita' di avvalersi dell'autoproduzione prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Note all'art. 5: - Il testo della legge 13 maggio 1940, n. 690 recante: "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1940, n. 153. - Il testo della legge 27 dicembre 1973, n. 850 recante: "Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1973, n. 334. - Per il testo della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si veda nelle note alle premesse.