Art. 5. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali nel rispetto dei principi del pluralismo culturale ed e' composto: a) da tre consiglieri, designati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; b) da tre consiglieri, designati dal comune di Milano, sulla base delle modalita' di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) da un consigliere, in rappresentanza di partecipanti privati, qualora questi raggiungano, da soli o in forma aggregata, una partecipazione al patrimonio della fondazione non inferiore al 15 per cento. Lo statuto puo' prevedere un ulteriore componente del consiglio di amministrazione, qualora le sottoscrizioni dei partecipanti superino il 25 per cento del patrimonio. 2. Nel caso in cui non vi sia partecipazione di soggetti privati o essa sia inferiore al 15 per cento del patrimonio, ed in prima applicazione del presente decreto fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, il componente di cui al comma 1, lettera c), e' designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali. 3. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalita' di elevato profilo culturale, con particolare riguardo ai settori di attivita' della fondazione, e con comprovate capacita' organizzative. 4. Il consiglio di amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed in particolare: a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni; b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attivita' gestionale e l'organizzazione degli uffici; c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica; d) nomina il direttore generale ed i curatori dei settori di attivita' della fondazione, come definiti dallo statuto, determinandone il compenso, mediante deliberazione soggetta ad approvazione dell'autorita' vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; e) assegna gli stanziamenti per le attivita' istituzionali; f) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione dell'autorita' vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennita' spettante per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi agli altri componenti del consiglio di amministrazione ed ai componenti del collegio dei revisori. 5. Il presidente del consiglio di amministrazione e' eletto dal consiglio medesimo tra i propri componenti. Qualora il presidente non sia eletto tra i compenenti di cui al comma 1, lettera b), l'elezione ha efficacia acquisito il parere favorevole del comune di Milano, da esprimersi nelle forme di cui al comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla ricezione della comumicazione dell'avvenuta elezione. Il parere non espresso entro il termine indicato si intende favorevole. 6. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della fondazione e ne promuove le attivita'; adotta, nei casi di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, non oltre trenta giorni dall'adozione e comunque nella prima seduta utile.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente: "Art. 36 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia). - 5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni".