Art. 5.
                              Controlli

  1.  Le modalita' di controllo sulle esenzioni sono disciplinate dai
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo
29 aprile 1998, n. 124.
 
          Nota all'art. 5.
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 29 aprile 1998, n. 124:
          "Art. 6 (Procedure e tempi) - 1. Con uno o piu' regolamenti
          emanati  entro il 31 ottobre 1998 a norma dell'articolo 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  definite
          le modalita' di accertamento e di verifica della situazione
          economica  del  nucleo  familiare  e  delle  condizioni  di
          malattia   che   danno    diritto    all'esenzione    dalla
          partecipazione  o  alla  partecipazione  in misura ridotta,
          nonche'  le  misure  per  semplificare  le   procedure   di
          prescrizione  e di pagamento della quota di partecipazione,
          anche  mediante  l'utilizzazione  della   carta   sanitaria
          elettronica.  I  regolamenti  determinano  i criteri per lo
          svolgimento dei controlli sulle  esenzioni  riconosciute  e
          per  il  trattamento dei dati personali comunque effettuato
          in  applicazione  del  presente  decreto,  con  particolare
          riferimento  alle  modalita'  di utilizzazione dei dati, ai
          soggetti che possono accedervi e al tempo di  conservazione
          dei  dati  stessi,  nel  rispetto  delle disposizioni della
          legge 31 dicembre 1996, n. 675 e della  legge  31  dicembre
          1996, n. 676, nonche' di quelle introdotte in emanazione di
          quest'ultima.  Entro  il 31 ottobre 1998, il Ministro della
          sanita', d'intesa con la Conferenza unificata, individua le
          regioni nelle quali avviare, a partire dal 1 novembre 1998,
          la sperimentazione del nuovo sistema di  partecipazione  al
          costo  delle prestazioni e delle esenzioni, con riferimento
          sia   alle   procedure   amministrative   sia   all'impatto
          economico.  Sulla  base dei risultati della sperimentazione
          potranno  essere   emanate   disposizioni   integrative   e
          correttive dei regolamenti di cui al presente comma.
          2.   Nel   rispetto   di   quanto  stabilito  nei  suddetti
          regolamenti,  entro  il  30   giugno   1999,   le   regioni
          disciplinano:
          a)    le  procedure  per  il riconoscimento, da parte delle
          aziende unita' sanitarie locali, del diritto  all'esenzione
          dalla  partecipazione  al costo delle prestazioni sanitarie
          ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto  o  alla
          partecipazione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 4;
          b)    le  procedure per il rilascio, da parte delle aziende
          unita'  sanitarie  locali,  del  documento  attestante   il
          diritto  all'esenzione  o  alla  partecipazione  in  misura
          ridotta,  prevedendo  a   tal   fine   anche   l'avvio   di
          sperimentazioni  locali  di  utilizzo della carta sanitaria
          elettronica, di cui la lettera i) dell'articolo  59,  comma
          50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
          c)   le modalita' con le quali effettuare i controlli sulle
          esenzioni riconosciute, anche ricorrendo ad appositi uffici
          consorziati di piu' aziende unita' sanitarie  locali  o  di
          altri  enti  eroganti  prestazioni  sociali  agevolate,  in
          ordine  alla   veridicita'   della   situazione   familiare
          dichiarata   nonche'   confrontando  i  dati  reddituali  e
          patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del  sistema
          informativo  del  Ministero  delle  finanze sulla scorta di
          convenzioni stipulate con il Ministero stesso;
          d)    le  procedure  per  il  pagamento  delle   quote   di
          partecipazione  da  parte  degli  assistiti  a fronte delle
          prestazioni   fruite,    anche    mediante    l'avvio    di
          sperimentazioni   di   modalita'  innovative,  ivi  incluso
          l'utilizzo  a  tal  fine  della  citata   carta   sanitaria
          elettronica;
          e)  le modalita' di controllo sul comportamento del singoli
          soggetti  erogatori  relativamente  alla  riscossione delle
          quote di partecipazione al costo  delle  prestazioni  dagli
          assistiti  ed  alla  relativa rendicontazione nei confronti
          della propria azienda unita' sanitaria locale;
          f) le modalita' di controllo del ricorso  alle  prestazioni
          nei  diversi  regimi di erogazione, ivi compresi i ricoveri
          brevi in regime ordinario.
          3. Il trattamento dei dati di cui al  presente  decreto  e'
          svolto  nel  rispetto  delle  disposizioni  della  legge 31
          dicembre 1996, n. 675 e di  quelle  contenute  nel  decreto
          legislativo  31  marzo  1998,  n.  109,  anche  al  fine di
          assicurare  la  perdurante  efficacia   del   sistema   dei
          controlli.
          4.   La  carta  sanitaria  elettronica  e'  sperimentata  e
          introdotta nel rispetto delle garanzie previste dai decreti
          legislativi emanati in attuazione della legge  31  dicembre
          1996, n. 676."