Art. 5. C o n t r o l l i 1. Ferme restando le competenze delle autorita' competenti a norma dell'articolo 1, comma 2, e degli organi cui sono demandate le attivita' di controllo, l'UIC, ai fini dell'analisi dei flussi finanziari relativi al settore interessato, puo' indicare i dati, registrati ai sensi dell'articolo 4, che i soggetti che svolgono le attivita' indicate nell'articolo 1 devono comunicare periodicamente. L'UIC puo', altresi', accedere direttamente ai dati registrati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 197/1991 ed effettuare i trattamenti necessari. 2. Fermo restando il disposto dell'articolo 331 del codice di procedura penale, l'UIC comunica senza ritardo alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata, i dati, le notizie e le analisi raccolte o elaborate nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, che possono interessare l'attivita' di contrasto al riciclaggio. 3. Ferme restando le competenze delle autorita' indicate all'articolo 1, comma 2, e degli organi cui sono demandate le attivita' di controllo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, svolge i compiti di cui all'articolo 5, comma 10, della legge n. 197/1991, con le facolta' di delega di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f), della medesima legge.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, e' il seguente: "Art. 2 (Obblighi di identificazione e di registrazione). - 1. (Il comma, che si omette, sostituisce l'art. 13 del citato decreto-legge n. 625 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 1980, riportato in note all'art. 1 - n.d.r.). 2. Le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e le relative norme di attuazione trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto e hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo art. 13 del decreto-legge n. 625 del 1979 devono essere messi a disposizione del personale incaricato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui al citato art. 13 del decreto-legge n. 625 del 1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo". - L'art. 331 del Codice di procedura penale cosi' recita: "Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito. 2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero". - Il testo dell'art. 5, comma 10, del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, e' il seguente: "10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita' preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonche', sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'art. 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operativita' di ciascun intermediario abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con l'autorita' di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'art. 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza". - Per il testo dell'art. 3, comma 4, lettera f), del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, si veda in note all'art. 4.