Art. 5. Assegnazione dei contributi 1. Il compito di accertare la sussistenza dei requisititi per beneficiare del contributo e di predisporre le graduatorie per la ripartizione del contributo tra le emittenti televisive locali tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 4 e dei punteggi indicati nella allegata tabella A e' svolto dai comitati regionali per le comunicazioni e, fino alla costituzione di questi ultimi, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi. 2. Il contributo e' erogato, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trenta per cento dei graduati, arrotondato all'unita' superiore, in misura proporzionale al fatturato realizzato nel triennio precedente all'anno di presentazione della domanda. 3. Nel caso in cui l'emittente abbia gia' beneficiato di sovvenzioni previste da normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l'importo del contributo da erogare e' ridotto dell'ammontare delle sovvenzioni stesse.