Art. 5.
                     Assegnazione dei contributi

  1.  Il  compito  di  accertare  la  sussistenza dei requisititi per
beneficiare  del  contributo  e  di predisporre le graduatorie per la
ripartizione  del  contributo  tra  le  emittenti  televisive  locali
tenendo  conto  degli  elementi  di cui all'articolo 4 e dei punteggi
indicati  nella  allegata  tabella A e' svolto dai comitati regionali
per  le comunicazioni e, fino alla costituzione di questi ultimi, dai
comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
  2. Il contributo e' erogato, nei limiti dello stanziamento relativo
a  ciascun  ambito regionale, alle emittenti collocate ai primi posti
della  graduatoria,  nei  limiti  del  trenta per cento dei graduati,
arrotondato   all'unita'   superiore,   in  misura  proporzionale  al
fatturato    realizzato   nel   triennio   precedente   all'anno   di
presentazione della domanda.
  3.   Nel   caso  in  cui  l'emittente  abbia  gia'  beneficiato  di
sovvenzioni previste da normative regionali o delle province autonome
di  Trento  e Bolzano, l'importo del contributo da erogare e' ridotto
dell'ammontare delle sovvenzioni stesse.