Art. 5. Fusione o unificazione strutturale di enti 1. La fusione, ovvero l'unificazione mediante inserimento in sistema strutturato a rete degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e' effettuata, con uno o piu' decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 3, della legge delega, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa ed in coerenza con i criteri direttivi di cui all'articolo 13 del presente decreto. 2. I compiti istituzionali, l'organizzazione e il funzionamento degli enti derivanti dalla fusione o unificazione degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, anche con riferimento agli istituti che compongono la rete scientifica, sono determinati da rispettivi statuti in conformita' ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) attribuzione di funzioni di ricerca storica, con particolare riferimento alla storia d'Italia, e di compiti connessi relativi, tra l'altro, al coordinamento della ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti, all'osservatorio dell'insegnamento della storia, alla formazione in servizio degli insegnanti della scuola, all'organizzazione di incontri, convegni e settimane di studio; b) adozione, per quanto compatibili, delle disposizioni sull'organizzazione e funzionamento in vigore per gli enti di ricerca non strumentali di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con facolta' di deroga alle norme dell'ordinamento contabile pubblico, nel rispetto dei relativi principi; c) organizzazione della rete scientifica, prevedendo servizi e strutture comuni, nonche' attribuendo agli istituti e alle scuole annesse autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, con propri organi direttivi e di consulenza scientifica; d) adozione di disposizioni transitorie in analogia a quanto previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica; e) finanziamento a carico del fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con trasferimento al fondo stesso dei contributi in atto fruiti.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 11, comma 3, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "3. Disposizioni correttive ed integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore". - Per il testo dell'art. 14, comma 1, della legge n. 59/1997, vedi nelle note alle premesse. - Per il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, vedi in nota all'art. 4.