Art. 5.
             Fusione o unificazione strutturale di enti
  1.  La  fusione,  ovvero  l'unificazione  mediante  inserimento  in
sistema strutturato a rete degli enti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  c), e' effettuata, con uno o piu' decreti legislativi di cui
all'articolo  11,  comma  3,  della  legge  delega,  nel rispetto dei
principi  generali  indicati  dall'articolo  14, comma 1, della legge
stessa  ed in coerenza con i criteri direttivi di cui all'articolo 13
del presente decreto.
  2.  I  compiti  istituzionali,  l'organizzazione e il funzionamento
degli  enti  derivanti dalla fusione o unificazione degli istituti ed
enti  operanti nel campo della ricerca storica, anche con riferimento
agli istituti che compongono la rete scientifica, sono determinati da
rispettivi  statuti  in  conformita' ai seguenti ulteriori principi e
criteri direttivi:
  a)  attribuzione  di  funzioni  di ricerca storica, con particolare
riferimento alla storia d'Italia, e di compiti connessi relativi, tra
l'altro, al coordinamento della ricerca, alla redazione di repertori,
allo    studio    critico   e   alla   pubblicazione   delle   fonti,
all'osservatorio  dell'insegnamento  della storia, alla formazione in
servizio   degli   insegnanti  della  scuola,  all'organizzazione  di
incontri, convegni e settimane di studio;
  b)   adozione,   per   quanto   compatibili,   delle   disposizioni
sull'organizzazione e funzionamento in vigore per gli enti di ricerca
non  strumentali di competenza del Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica e tecnologica, con facolta' di deroga alle norme
dell'ordinamento   contabile  pubblico,  nel  rispetto  dei  relativi
principi;
  c)  organizzazione  della  rete  scientifica,  prevedendo servizi e
strutture  comuni,  nonche'  attribuendo  agli istituti e alle scuole
annesse   autonomia   scientifica,   finanziaria,   organizzativa   e
contabile, con propri organi direttivi e di consulenza scientifica;
  d)  adozione  di  disposizioni  transitorie  in  analogia  a quanto
previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica;
  e)  finanziamento a carico del fondo di cui all'articolo 7, commi 1
e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con trasferimento
al fondo stesso dei contributi in atto fruiti.
 
           Note all'art. 5:
            -  Il  testo dell'art. 11, comma 3, della citata legge 15
          marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
            "3. Disposizioni  correttive ed integrative ai    decreti
          legislativi  possono  essere  emanate, nel rispetto   degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore".
            - Per il testo dell'art. 14,   comma 1,  della  legge  n.
          59/1997, vedi nelle note alle premesse.
            -  Per  il testo dei commi 1  e 2 dell'art. 7 del decreto
          legislativo 5 giugno 1998, n. 204, vedi in nota all'art. 4.