Art. 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a definire i Regolamenti e ad attribuire le competenze per il funzionamento delle verifiche, per il rilascio dell'attestato, per la sorveglianza periodica attuata sulle strutture assegnatarie, a garanzia del mantenimento nel tempo dei requisiti che hanno in origine concesso il riconoscimento della classificazione alberghiera, nonche' le procedure sanzionatorie nei confronti di quelle strutture che non risultassero in possesso degli standard fissati.