Art. 5.


     Adempimenti connessi alla determinazione del mix energetico


  1.  Al  fine  di  assicurare  «tracciabilita'»  e trasparenza delle
informazioni   fornite   al   consumatore   finale   in  merito  alla
composizione   del   mix  energetico  utilizzato  per  la  produzione
dell'energia  elettrica venduta, i produttori, le imprese di vendita,
Terna,  il  GSE  e l'Acquirente Unico sono tenuti ad ottemperare alle
disposizioni di cui al presente articolo.
  2.  Entro  il  31  marzo  di ciascun anno, a decorrere dal 2011, le
imprese   di   vendita  comunicano  al  GSE,  relativamente  all'anno
precedente:
   a) la quantita' totale di energia elettrica venduta;
   b)  la  quantita' di energia elettrica Cip6 di cui il venditore e'
risultato titolare;
   c)  la quantita' di energia elettrica acquistata in Italia tramite
contrattazione   bilaterale  da  produttori,  al  netto  dell'energia
certificata   come  rinnovabile  ai  sensi  del  comma  6,  indicando
l'energia elettrica acquistata da ciascun produttore;
   d) la totale energia elettrica importata indicando:
    la   totale   energia  elettrica  acquistata  all'estero  tramite
contrattazione bilaterale da produttori esteri indicando, per ciascun
produttore,  il  mix  di  fonti primarie utilizzate o, laddove non si
dispone  di  informazioni  di  pubblico dominio in merito al predetto
mix, il Paese in cui ha sede il produttore medesimo;
    la totale energia elettrica acquistata all'estero tramite mercati
organizzati indicando il paese sede di detto mercato;
   e)  l'ammontare  di energia elettrica corrispondente alle Garanzie
di  origine  di elettricita' prodotta da fonti rinnovabili rilasciate
in Paesi esteri, riconosciute dal GSE come corrispondenti all'energia
elettrica  da  fonti  rinnovabili effettivamente importata, di cui il
venditore e' in possesso;
   f)   l'ammontare   di   energia   elettrica   corrispondente  alle
certificazioni  di  origine  nella titolarita' del medesimo venditore
come risultante dal sistema di certificazione di cui al comma 6;
   g)  la  quantita'  di  energia elettrica venduta ai clienti finali
come prodotta da fonti rinnovabili, specificando le quantita' vendute
nell'ambito di eventuali differenti offerte contrattuali.
  3.  Nell'anno  2011,  con  riferimento  all'anno  precedente,  e  a
decorrere  dall'anno  2012,  con  riferimento a ciascuno dei due anni
precedenti,  ciascuna impresa di vendita comunica, entro il 31 maggio
di  ogni  anno,  ai  clienti finali e al GSE, la composizione del mix
energetico  dell'elettricita'  da essa venduta sulla base delle fonti
riportate  all'art.  4,  ottenuta attribuendo la quantita' di energia
elettrica:
   a) di cui al comma 2, lettere e) ed f), alle fonti rinnovabili;
   b)  di  cui  al comma 2, lettera b), alle diverse fonti in maniera
proporzionale  al  mix  predefinito  della  produzione  Cip6  di  cui
all'art. 6, comma 1;
   c)  di  cui  al comma 2, lettera c), alle diverse fonti sulla base
dei  mix  «complementare» dei singoli produttori, pubblicati ai sensi
del comma 8;
   d) di cui al comma 2, lettera d):
    per  la  parte  di  acquisti  bilaterali,  alle  diverse fonti in
maniera  proporzionale  al  mix  di  ciascun  produttore,  laddove si
dispone di tale mix sulla base di informazioni di pubblico dominio;
    per la parte di acquisti in mercati organizzati e per la parte di
energia  elettrica acquistata tramite accordi bilaterali per la quale
non  si dispone del mix del produttore, alle diverse fonti in maniera
proporzionale  al  mix  di  ciascun  Paese  in cui ha sede il mercato
organizzato  o  il predetto produttore, pubblicato ai sensi dell'art.
6, comma 2.
  L'eventuale  differenza tra l'energia elettrica corrispondente alle
Garanzie  di  origine  di  cui al comma 2, lettera e) e la risultante
dell'attribuzione  alla  produzione  da fonte rinnovabile deve essere
ripartita  tra  le  fonti  diverse dalle fonti rinnovabili in maniera
proporzionale al loro mix come ottenuto dall'attribuzione di cui agli
ultimi due precedenti alinea;
   e)  venduta residua, data dalla differenza tra la quantita' di cui
al  comma  2,  lettera a) e la somma delle quantita' attribuite sulla
base  delle  disposizioni  di cui alle precedenti lettere da a) a e),
alle diverse fonti in maniera proporzionale alla composizione del mix
energetico «complementare» nazionale di cui all'art. 6, comma 3.
  4. Ciascun produttore determina il mix «complementare» dell'energia
elettrica  immessa  in  rete  detraendo dal mix iniziale del medesimo
produttore  la  quantita' complessiva di certificazioni di produzione
da  fonte  rinnovabile  cedute  dal  produttore a soggetti terzi come
risultante  dal  sistema  di certificazione di cui al comma 6 nonche'
l'energia Cip6.
  5.  A  decorrere  dal  2011, entro il 28 febbraio di ogni anno, con
riferimento   all'anno  precedente,  ciascun  produttore  di  energia
elettrica trasmette al GSE la composizione del mix «complementare» di
cui  al  comma  4, unitamente agli elementi informativi connessi alla
determinazione  dello  stesso, secondo modalita' definite dal GSE, in
collaborazione con Terna, e rese pubbliche entro il 30 novembre 2009.
  6.  La  quota  di  energia  elettrica prodotta da fonti rinnovabili
contabilizzata  dai  produttori  ai  fini  delle  determinazioni  del
proprio  mix  «complementare» deve essere previamente certificata dal
GSE  nell'ambito  di  una  procedura,  proposta  dal  medesimo  GSE e
approvata   dal   Ministero   dello   sviluppo   economico,   sentita
l'Autorita', che consenta di:
   a) certificare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e
immessa  in  rete  da  ciascun produttore in ciascun anno, qualora la
produzione annua sia non inferiore a 1 MWh;
   b)  identificare  il  soggetto  produttore e la tipologia di fonte
rinnovabile   utilizzata  per  la  produzione  di  energia  elettrica
corrispondente alla suddetta certificazione;
   c)  trasferire  la  certificazione  dai  produttori  ai  venditori
secondo  principi  di  trasparenza  e  di tracciabilita' dei predetti
trasferimenti  in  maniera  tale  che  una  certificazione di origine
risulti sempre nella titolarita' di un solo soggetto.
  Ai  fini  della  predetta  certificazione, il GSE puo' avvalersi di
procedure  esistenti  purche'  rispondenti  ai  criteri  di  cui alle
lettere a), b) e c).
  7.  Le imprese di vendita trasmettono al GSE le informazioni di cui
ai  commi  2  e  3,  secondo  modalita' definite e rese pubbliche dal
medesimo  GSE entro il 30 aprile 2010. Allorquando non sia possibile,
per le imprese di vendita, disporre di dati precisi, esse trasmettono
a  GSE  e  ai  clienti  finali  le  migliori  stime  a disposizione e
provvedono  a  comunicare  i  dati  precisi  non  appena disponibili,
sottolineando  le eventuali differenze rispetto alle precedenti stime
nonche' le motivazioni a cui esse sono dovute.
  8.  A  decorrere  dal  2011,  entro  il  31 marzo di ogni anno, con
riferimento  all'anno  precedente, il GSE pubblica, anche sul proprio
sito internet, il mix «complementare» dei singoli produttori.
  9.   Entro   il   30   ottobre  2009  il  GSE  trasmette,  ai  fini
dell'approvazione, la proposta di procedura di cui al comma 6.
  10.  Nell'anno  2011,  con  riferimento  all'anno  precedente,  e a
decorrere   dal  2012,  con  riferimento  a  ciascuno  dei  due  anni
precedenti, le imprese di distribuzione, anche attraverso societa' di
vendita  ad  esse  collegate,  comunicano, entro il 31 maggio di ogni
anno,  ai  clienti finali approvvigionati attraverso Acquirente Unico
in  applicazione  del  regime  di  tutela di cui all'art. 1, comma 2,
della legge n. 125/07, le informazioni relative alla composizione del
mix  di  approvvigionamento  di  Acquirente  Unico di cui all'art. 6,
comma 4.