Art. 5. Adempimenti connessi alla determinazione del mix energetico 1. Al fine di assicurare «tracciabilita'» e trasparenza delle informazioni fornite al consumatore finale in merito alla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta, i produttori, le imprese di vendita, Terna, il GSE e l'Acquirente Unico sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni di cui al presente articolo. 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 2011, le imprese di vendita comunicano al GSE, relativamente all'anno precedente: a) la quantita' totale di energia elettrica venduta; b) la quantita' di energia elettrica Cip6 di cui il venditore e' risultato titolare; c) la quantita' di energia elettrica acquistata in Italia tramite contrattazione bilaterale da produttori, al netto dell'energia certificata come rinnovabile ai sensi del comma 6, indicando l'energia elettrica acquistata da ciascun produttore; d) la totale energia elettrica importata indicando: la totale energia elettrica acquistata all'estero tramite contrattazione bilaterale da produttori esteri indicando, per ciascun produttore, il mix di fonti primarie utilizzate o, laddove non si dispone di informazioni di pubblico dominio in merito al predetto mix, il Paese in cui ha sede il produttore medesimo; la totale energia elettrica acquistata all'estero tramite mercati organizzati indicando il paese sede di detto mercato; e) l'ammontare di energia elettrica corrispondente alle Garanzie di origine di elettricita' prodotta da fonti rinnovabili rilasciate in Paesi esteri, riconosciute dal GSE come corrispondenti all'energia elettrica da fonti rinnovabili effettivamente importata, di cui il venditore e' in possesso; f) l'ammontare di energia elettrica corrispondente alle certificazioni di origine nella titolarita' del medesimo venditore come risultante dal sistema di certificazione di cui al comma 6; g) la quantita' di energia elettrica venduta ai clienti finali come prodotta da fonti rinnovabili, specificando le quantita' vendute nell'ambito di eventuali differenti offerte contrattuali. 3. Nell'anno 2011, con riferimento all'anno precedente, e a decorrere dall'anno 2012, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, ciascuna impresa di vendita comunica, entro il 31 maggio di ogni anno, ai clienti finali e al GSE, la composizione del mix energetico dell'elettricita' da essa venduta sulla base delle fonti riportate all'art. 4, ottenuta attribuendo la quantita' di energia elettrica: a) di cui al comma 2, lettere e) ed f), alle fonti rinnovabili; b) di cui al comma 2, lettera b), alle diverse fonti in maniera proporzionale al mix predefinito della produzione Cip6 di cui all'art. 6, comma 1; c) di cui al comma 2, lettera c), alle diverse fonti sulla base dei mix «complementare» dei singoli produttori, pubblicati ai sensi del comma 8; d) di cui al comma 2, lettera d): per la parte di acquisti bilaterali, alle diverse fonti in maniera proporzionale al mix di ciascun produttore, laddove si dispone di tale mix sulla base di informazioni di pubblico dominio; per la parte di acquisti in mercati organizzati e per la parte di energia elettrica acquistata tramite accordi bilaterali per la quale non si dispone del mix del produttore, alle diverse fonti in maniera proporzionale al mix di ciascun Paese in cui ha sede il mercato organizzato o il predetto produttore, pubblicato ai sensi dell'art. 6, comma 2. L'eventuale differenza tra l'energia elettrica corrispondente alle Garanzie di origine di cui al comma 2, lettera e) e la risultante dell'attribuzione alla produzione da fonte rinnovabile deve essere ripartita tra le fonti diverse dalle fonti rinnovabili in maniera proporzionale al loro mix come ottenuto dall'attribuzione di cui agli ultimi due precedenti alinea; e) venduta residua, data dalla differenza tra la quantita' di cui al comma 2, lettera a) e la somma delle quantita' attribuite sulla base delle disposizioni di cui alle precedenti lettere da a) a e), alle diverse fonti in maniera proporzionale alla composizione del mix energetico «complementare» nazionale di cui all'art. 6, comma 3. 4. Ciascun produttore determina il mix «complementare» dell'energia elettrica immessa in rete detraendo dal mix iniziale del medesimo produttore la quantita' complessiva di certificazioni di produzione da fonte rinnovabile cedute dal produttore a soggetti terzi come risultante dal sistema di certificazione di cui al comma 6 nonche' l'energia Cip6. 5. A decorrere dal 2011, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, ciascun produttore di energia elettrica trasmette al GSE la composizione del mix «complementare» di cui al comma 4, unitamente agli elementi informativi connessi alla determinazione dello stesso, secondo modalita' definite dal GSE, in collaborazione con Terna, e rese pubbliche entro il 30 novembre 2009. 6. La quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili contabilizzata dai produttori ai fini delle determinazioni del proprio mix «complementare» deve essere previamente certificata dal GSE nell'ambito di una procedura, proposta dal medesimo GSE e approvata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita', che consenta di: a) certificare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e immessa in rete da ciascun produttore in ciascun anno, qualora la produzione annua sia non inferiore a 1 MWh; b) identificare il soggetto produttore e la tipologia di fonte rinnovabile utilizzata per la produzione di energia elettrica corrispondente alla suddetta certificazione; c) trasferire la certificazione dai produttori ai venditori secondo principi di trasparenza e di tracciabilita' dei predetti trasferimenti in maniera tale che una certificazione di origine risulti sempre nella titolarita' di un solo soggetto. Ai fini della predetta certificazione, il GSE puo' avvalersi di procedure esistenti purche' rispondenti ai criteri di cui alle lettere a), b) e c). 7. Le imprese di vendita trasmettono al GSE le informazioni di cui ai commi 2 e 3, secondo modalita' definite e rese pubbliche dal medesimo GSE entro il 30 aprile 2010. Allorquando non sia possibile, per le imprese di vendita, disporre di dati precisi, esse trasmettono a GSE e ai clienti finali le migliori stime a disposizione e provvedono a comunicare i dati precisi non appena disponibili, sottolineando le eventuali differenze rispetto alle precedenti stime nonche' le motivazioni a cui esse sono dovute. 8. A decorrere dal 2011, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, il GSE pubblica, anche sul proprio sito internet, il mix «complementare» dei singoli produttori. 9. Entro il 30 ottobre 2009 il GSE trasmette, ai fini dell'approvazione, la proposta di procedura di cui al comma 6. 10. Nell'anno 2011, con riferimento all'anno precedente, e a decorrere dal 2012, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, le imprese di distribuzione, anche attraverso societa' di vendita ad esse collegate, comunicano, entro il 31 maggio di ogni anno, ai clienti finali approvvigionati attraverso Acquirente Unico in applicazione del regime di tutela di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 125/07, le informazioni relative alla composizione del mix di approvvigionamento di Acquirente Unico di cui all'art. 6, comma 4.