Art. 5 
 
 
             Misure applicabili in caso di inadempimento 
 
  1. Qualora il Ministero accerti in capo ad un consorzio la mancanza
di uno o piu' requisiti minimi  operativi  previsti  per  l'esercizio
delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 14, comma 15, della  legge
n. 526/1999 ovvero ai sensi dell'art. 17 del  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61  provvede  a  darne  tempestiva  comunicazione  al
consorzio interessato, invitandolo ad uniformarsi - nel  termine  che
verra' indicato dal Ministero stesso - alle prescrizioni legge. 
  2. Qualora il consorzio di tutela non  provveda  ad  uniformarsi  a
quanto  stabilito  in  materia  di  requisiti  minimi  operativi,  il
Ministero adotta una o piu' delle seguenti misure: 
    a) richiamo scritto; 
    b)  inabilitazione  ad  avanzare  al   Ministero   richieste   di
contribuzione  relative  alla  valorizzazione  e/o  promozione  delle
caratteristiche di qualita' dei prodotti DOP/IGP; 
    c) accertamento e controllo amministrativo straordinario  secondo
modalita' che saranno definite con decreto del Ministro; 
    d) sospensione temporanea dell'incarico; 
    e) revoca, anche parziale, dell'incarico. 
  3.   In   caso   di   accertata   mancanza   dei    requisiti    di
rappresentativita', la cui verifica e' effettuata  alla  scadenza  di
ciascun triennio di incarico del consorzio, il Ministero  provvedera'
a non rinnovare l'incarico al consorzio di tutela fino  a  quando  lo
stesso non dimostri il possesso di tali requisiti. 
  4. Decorsi sei mesi dalla scadenza  dell'incarico,  nel  corso  dei
quali non sia stato possibile rinnovare l'incarico al  consorzio  per
inadempienze dello stesso, sia formali che sostanziali, il  Ministero
provvede con decreto a revocare l'incarico al consorzio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 maggio 2010 
 
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo