Art. 5 
 
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»  e'  tenuto,  a
norma di legge,  all'osservanza  delle  condizioni  e  dei  requisiti
stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 agosto 2010 
 
                                  Il Capo dipartimento: Rasi Caldogno