Art. 5 Gestione dei contrassegni di Stato per i vini D.O.C.G. e D.O.C. 1. Entro il 15 marzo di ciascun anno, come previsto dall'art. 31 del decreto ministeriale 4 agosto 2003, le Strutture di controllo autorizzate, comunicano per via telematica il quantitativo di fascette da stampare per la successiva campagna vendemmiale, per ciascuna D.O., utilizzando il modello di cui all'allegato 3. 2. La valutazione del quantitativo di fascette indicato nella comunicazione di cui al comma 1, dovra' essere effettuata dalla Struttura di controllo autorizzata sentito, ove presente, il Consorzio di tutela incaricati ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo del 8 aprile 2010, n. 61. 3. L'ICQRF, verificati i dati contenuti nella comunicazione di cui al comma 1, effettua la necessaria attivita' di coordinamento comunicando al MEF, i fabbisogni di fascette ricevuti. 4. La ritardata presentazione della comunicazione di cui al comma 1 configura fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 5. L'IPZS, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei fabbisogni, di cui al comma 1 comunica, per l'approvazione al MEF e per conoscenza all'ICQRF, il preventivo di spesa comprensivo di I.V.A.. 6. L'ICQRF entro 30 giorni, dal ricevimento del preventivo di spesa di cui al comma 5, acquisita l'approvazione del MEF, provvede all'informazione erga omnes con la pubblicazione di apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 7. Eventuali richieste integrative, in via del tutto eccezionale e per effettive esigenze tecnico-produttive e commerciali, potranno essere presentate con le stesse modalita' di cui al comma 1. 8. Qualora i Consorzi di tutela incaricati ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiedano di essere delegati per la gestione, il ritiro e la distribuzione delle fascette, le Strutture di controllo possono stipulare apposita convenzione con i Consorzi stessi. Tale convenzione deve essere approvata dall'ICQRF contestualmente al piano dei controlli; 9. Nel caso in cui, a seguito della richiesta di cui al comma 8, la Struttura di controllo non intenda avvalersi del Consorzio di tutela, dovra' motivare tale decisione, inoltrando all'ICQRF apposita relazione esplicativa delle motivazioni addotte. 10. La responsabilita' della gestione, del ritiro e della distribuzione delle fascette compete alle Strutture di controllo o ai Consorzi eventualmente delegati in ordine agli accordi stabiliti dalla convenzione di cui al comma 8. 11. Le fascette, richieste per singola D.O., sono consegnate alla Struttura di controllo, o al Consorzio dalla stessa delegato, dal magazzino tesoro del MEF unitamente alla ricevuta di consegna dalla quale risultino, per ogni tipologia di fascetta, i quantitativi, i numeri di serie e d'ordine. 12. Per il ritiro l'allestimento minimo per le fascette nel formato carta colla e' pari n. 20.000 pezzi, per le fascette nel formato autoadesivo e' pari a n. 4.000 pezzi. 13. L'IPZS e' tenuto a mantenere una scorta di contrassegni sufficiente alle prevedibili necessita'.