Art. 5 
 
 
   Gestione dei contrassegni di Stato per i vini D.O.C.G. e D.O.C. 
 
  1. Entro il 15 marzo di ciascun anno, come  previsto  dall'art.  31
del decreto ministeriale 4 agosto 2003,  le  Strutture  di  controllo
autorizzate,  comunicano  per  via  telematica  il  quantitativo   di
fascette da stampare per  la  successiva  campagna  vendemmiale,  per
ciascuna D.O., utilizzando il modello di cui all'allegato 3. 
  2. La valutazione  del  quantitativo  di  fascette  indicato  nella
comunicazione di cui al  comma  1,  dovra'  essere  effettuata  dalla
Struttura  di  controllo  autorizzata  sentito,  ove   presente,   il
Consorzio di tutela incaricati ai sensi dell'art. 17,  comma  4,  del
decreto legislativo del 8 aprile 2010, n. 61. 
  3. L'ICQRF, verificati i dati contenuti nella comunicazione di  cui
al  comma  1,  effettua  la  necessaria  attivita'  di  coordinamento
comunicando al MEF, i fabbisogni di fascette ricevuti. 
  4. La ritardata presentazione della comunicazione di cui al comma 1
configura fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art.  25,  comma  1,
del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 
  5.  L'IPZS,  entro  60  giorni  dalla  data  di  comunicazione  dei
fabbisogni, di cui al comma 1 comunica, per l'approvazione al  MEF  e
per conoscenza all'ICQRF,  il  preventivo  di  spesa  comprensivo  di
I.V.A.. 
  6. L'ICQRF entro 30 giorni, dal ricevimento del preventivo di spesa
di cui  al  comma  5,  acquisita  l'approvazione  del  MEF,  provvede
all'informazione  erga  omnes  con  la  pubblicazione   di   apposito
comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  7. Eventuali richieste integrative, in via del tutto eccezionale  e
per effettive esigenze  tecnico-produttive  e  commerciali,  potranno
essere presentate con le stesse modalita' di cui al comma 1. 
  8. Qualora i Consorzi di tutela incaricati ai sensi  dell'art.  17,
comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiedano  di
essere delegati per la gestione, il ritiro e la  distribuzione  delle
fascette,  le  Strutture  di  controllo  possono  stipulare  apposita
convenzione con i  Consorzi  stessi.  Tale  convenzione  deve  essere
approvata dall'ICQRF contestualmente al piano dei controlli; 
  9. Nel caso in cui, a seguito della richiesta di cui al comma 8, la
Struttura di controllo non intenda avvalersi del Consorzio di tutela,
dovra'  motivare  tale  decisione,  inoltrando   all'ICQRF   apposita
relazione esplicativa delle motivazioni addotte. 
  10.  La  responsabilita'  della  gestione,  del  ritiro   e   della
distribuzione delle fascette compete alle Strutture di controllo o ai
Consorzi eventualmente delegati  in  ordine  agli  accordi  stabiliti
dalla convenzione di cui al comma 8. 
  11. Le fascette, richieste per singola D.O., sono  consegnate  alla
Struttura di controllo, o al Consorzio  dalla  stessa  delegato,  dal
magazzino tesoro del MEF unitamente alla ricevuta di  consegna  dalla
quale risultino, per ogni tipologia di fascetta,  i  quantitativi,  i
numeri di serie e d'ordine. 
  12. Per il ritiro l'allestimento minimo per le fascette nel formato
carta colla e' pari n. 20.000 pezzi,  per  le  fascette  nel  formato
autoadesivo e' pari a n. 4.000 pezzi. 
  13.  L'IPZS e'  tenuto  a  mantenere  una  scorta  di  contrassegni
sufficiente alle prevedibili necessita'.